sabato 14 febbraio 2015

Petrolio , comincia la rincorsa a 100 $ al barile.....???

Dopo un inusuale periodo di prezzi molto bassi , il petrolio cerca di recuperare terreno spinto dalle voci di diminuzione delle estrazioni " fracking " negli usa dovute alla antieconomicità di estrazione a questi prezzi di molte , anche piccole , società di estrazione statunitensi molte delle quali sarebbero sull'orlo del fallimento.
Adesso è il momento di entrare in questo mercato? Forse si io è già una settimana che sono entrato e non mi posso lamentare , certo la volontà Usa di voler mettere all'angolo l'economia Russia usando anche mezzi non convenzionali potrebbero cambiare il tavolo di gioco , ma credo che il fattore economico avrà la meglio..........non puoi vendere a 50$ al barile quando i costri di estrazione sono 60-70$ per un pò reggi , ma poi esplodi.............
Il metodo più banale e semplice per invetire sul petrolio è comprare un ETF , a me piace l'ETF CRUDE OIL ( ISIN : GB00B15KXV33) ....




Anche i futures sembrano potare ad un convinto rialzo





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sabato 3 maggio 2014

Dov'è la verità in quello che dicono M5S , Pd , Forza Italia , Ncd , Sel , lega Nord ecc.? La difficoltà di scoprirla tra le pieghe della propaganda delle imminenti elezioni europee.

Credo di esprimere un sentimento comune nell'affermare che oggi nell'era dell'informazione 2.0 sia molto difficile capire dove sia il vero tra gli opposti paradigmi affermati dai vari politici e simpatizzanti che affollano le , sempre più di moda , trasmissioni televisive di stampo politico.
Quello che secondo me è sconcertante è la scarsa professionalità della maggioranza dei giornalisti attualmente in attività , non so se attribuire la stessa alla "legge del padrone" che ha svilito la categoria dei giornalisti insieme a molte altre le quali  devono ubbidire alle linee guida aziendali pena l'emarginazione aziendale , demansionamenti , mobbing o trasferimenti punitivi oppure ad un'incompetenza tout cuort dettata magari dal clientelismo.
Così il mestiere di giornalista cessa di essere indipendente e diventa quello di semplice redattore di una linea editoriale preordinata e soggetta agli ordini superiori.
Non si spiega infatti come mai non si cerchi mai di approfondire gli argomenti  ,che si mettano in onda degli spezzoni di dichiarazioni dove il Pd dice bianco e M5S dice nero senza che poi il giornalista entri un po nel merito per riuscire a capire dove sia la verità o che perlomeno consenta al suo diretto cliente ( l'ascoltatore ) di avere ulteriori informazioni per riuscire a capire dove sia la verità od almeno ad avvicinarsi.
Tutto viene glissato con un commento superficiale del giornalista del pezzo che pende sempre a favore del partito cui fa riferimento la linea editoriale di turno.
Nella carta stampata nulla cambia , il copione si ripete , sono presenti le dichiarazioni in virgolettato e il commento di parte dell'editorialista.  
Non è un caso se nelle classifice per la libertà di stampa siamo i peggiori dell'europa occidentale , gli unici secondo Freedom House ( classifica freedom Press) insieme alla Turchia ad avere una stampa SEMILIBERA ( fonte link a Wikipedia QUI ) , ed è disarmante vedere l'immagine sottostante dove noi ci distinguiamo per essere l'unico paese occidentale ad essere in questa situazione





Affitti:Fino a mille euro si può ancora pagare in contanti.Dietrofront interpretativo.

In un precedente post avevamo illustrato una norma presente all'interno della legge di stabilità che "complicava" la vita a proprietari ed affittuari vietando il pagamento in contanti dell'affitto di immobili abitativi , indipendentemente dalla somma oggetto del pagamento , ovvero anche nei casi di pagamento di importi sotto la soglia di 1.000 Euro.
Adesso in un inequivocabile " Italian Style " , a pochi mesi dall'entrata in vigore della norma , viene in aiuto del cittadino una interpretazione del Dipartimento del tesoro ( Vedi qui il testo ) la quale interpreta e forza , a mio modesto parere , la norma in questione ed afferma che nel caso in cui l'affitto sia sotto la soglia ( Euro mille n.d.r.) prevista dalla legge antiriciclaggio , il pagamento possa essere effettuato anche in contanti stante la non applicabilità della sanzione prevista dalla normativa antiriciclaggio per tali somme.
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venerdì 10 gennaio 2014

DAL 1° GENNAIO 2014 , OBBLIGO POS PER I PROFESSIONISTI ( AVV. , ARCH. , NOTAI , MEDICI ECC.)

In base al “Decreto Sviluppo bis” (Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 - art. 15, comma 4) a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati con carte di debito ecco un estratto del testo :
"A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 5. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, ((di concerto con il Ministro)) dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.

Accettatore carte di credito e bancomat : il POS per accettare le carte per il pagamento dell'affitto ( ANCHE PER PRIVATI ) . IDEALE PER RICEVERE IL PAGAMENTO DELL'AFFITTO DA TURISTI STRANIERI.

A seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità è stato introdotto l'obbligo del pagamento dell'affitto con mezzi tracciabili ( Per maggiori info leggi qui ) e quindi del divieto del pagamento in contanti ,  si rende necessario da parte del proprietario dell'immobile in primo luogo di mettersi in regola con la normativa ed in secondo luogo  di agevolare in qualche modo i suoi affittuari nel pagamento del canone di affitto.
Il problema sorge in maniera più evidente per tutti coloro che affittano a turisti e per periodi limitati ( giorni/settimane) visto che l'unico mezzo di pagamento che dava certezza al proprietario era proprio il contante ( gli assegni sono altamente sconsigliati specialmente quelli esteri ) visto che di rado viene fatto il pagamento anticipato per bonifico.
Le società immobiliari ed i " proprietari professionali " avendo una partita iva possono richiedere il pos ( per chi non lo sapesse è quella macchinetta dove inseriamo il bancomat/la carta nei negozi per pagare )  alla propria banca , mentre un privato non lo può fare essendo questo prodotto riservato alla clientela business.
Da un po' di tempo alcune società hanno reso disponibili anche per i privati dei Pos da abbinare al proprio smartphone che permettono di ricevere i pagamenti di carte di credito ed alcuni anche di bancomat a prezzi concorrenziali ecco l'unica possibilità sbarcata anche in Italia :

Payleven ( Sito qui ) -- Il servizio prevede l'acquisto di un lettore di carte del costo una-tantum di € 99 da collegare al proprio smartphone/tablet e nel quale inserire le carte di pagamento per poi successivamente concludere la transazione di pagamento.
Non sono previsti canoni ricorrenti ( ne mensili , ne annuali ) ma soltano una commissione fissa per ogni transazione pari al 2,75%.
E' necessario scaricare da app store o play store (qui) la relativa applicazione che dopo una registrazione sul sito permette di effettuare la transazione.

martedì 31 dicembre 2013

Modalità di pagamento dell'affitto. Obbligo di pagamento tramite mezzi tracciabili : Bonifico , assegno o tramite carte di pagamento.


La legge di stabilità ha introdotto un nuovo "balzello" o meglio un nuovo adempimento nel pagamento dei canoni di locazione , fino ad oggi il conduttore poteva corrispondere al locatore il denaro pattuito nel contratto in qualsiasi forma prevista dallo stesso e quindi anche tramite contanti ( purchè non superasse i 1.000 € ) , dal 01/01/2014 questo non sarà più possibile.


L'art.50 della Legge 147/13( Legge di stabilità 2014, Testo completo della legge qui) recita testualmente :
“In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludendo l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.”

martedì 15 ottobre 2013

Accordo per il credito 2013 siglato tra Abi ed associazione delle imprese il 01/07/2013.Arriva la fase operativa!

L’Accordo per il Credito 2013 siglato il 01.07.2013 tra ABI e Associazioni delle Imprese, a cui molte Banche hanno aderito ( LISTA COMPLETA QUI ), sta per diventare completamente operativo , sarà infatti possibile presentare le domande agli istituti bancari dal 21/10/2013.

Ecco i principali contenuti dell'accordo:

L’Accordo per il Credito 2013 si rivolge alle PMI, così come definite dalla normativa comunitaria (vale a dire imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato minore di 50 mln di euro, oppure con totale attivo di bilancio fino a 43 mln di euro) operanti in Italia e di tutti settori, compresi i lavoratori autonomi, i professionisti, le imprese familiari a condizione che il finanziamento per il quale si richiede l’operazione di sospensione/allungamento sia stato erogato in funzione dell’attività economica da essi svolta, nonché le associazioni e le fondazioni che esercitano un’attività economica, quando l’esercizio di tale attività sia solo accessoria a quella loro propria, che:

mercoledì 9 ottobre 2013

Organizzare un viaggio da soli con l'aiuto di Internet !! Skyscanner ( mini tutorial ) , Booking , Homelidays ( mini tutorial ).Viaggio fai da te eccomi !!

Quando arriva il momento di staccare , di prendersi una pausa , grande o piccola che sia , tutti noi non vediamo l'ora di partire , ma allo stesso tempo vorremmo spendere una cifra ragionevole e stare anche bene , magari in un contesto carino , ma come possiamo farlo???
Ci possiamo rivolgere alle agenzie di viaggio senza preoccuparci tanto dell'organizzazione che molto spesso può diventare anche stressante , ma se vogliamo risparmiare dobbiamo necessariamente perdere un pò di tempo ed organizzare un bel viaggio " fai da te " ( no Alpitur ahahahh ) , se siamo dei bravi " spippolatori " del web non dovremo ritenerci inferiori a molti dipendenti di agenzie che non fanno altro che utilizzare semplici siti web.... per poi ricaricare ( giustamente s'intende ) sul prezzo del viaggio la commissione per ripagare il loro lavoro che si aggira sempre dai 50 ai 100 euro.
Il sito fondamentale dal quale partire per organizzare un viaggio è sicuramente Skyscanner ( http://www.skyscanner.it/ )

In questo sito è possibile cercare il volo più economico per una determinata destinazione , ovviamente se avete già in mente una meta e siete flessibili con le ferie ,  iniziate con molti mesi di anticipo a simulare delle partenze ed individuate le date di partenza e di ritorno più economiche ( per es.sono riuscito ad andare a Lisbona partendo da Bologna con un volo di linea Tap con poco più di 100 euro andata e ritorno valigie di stiva comprese prenotando con 4 mesi di anticipo ).

domenica 8 settembre 2013

Ridotte in maniera consistente le detrazioni delle polizze vita - Come comportarsi.

Con il decreto del fare il governo per " racimolare " un po di risorse per bloccare il pagamento dell' Imu ha deciso di ridurre in maniera notevole il vantaggio fiscale di alcune tipologie di polizze vita che permettono di portare in detrazione il 19% di parte dei premi versati.

Prima di tutto dobbiamo distinguere tra polizze emesse ante 2000 e post 2000 , per le prime la detrazione era consentita anche per le polizze di quasi esclusiva natura finanziaria ( quelle più colpite dalla recente sforbiciata ) , per intendersi polizze la cui funzione fondamentale era di investire in fondo puramente finanziario con residuali coperture vita , per se seconde la detrazione era consentita solo in relazione alla parte di premio versata che andava a coprire la parte assicurativa di copertura da rischi( se vi era una parte finanziaria le somme ivi investire non erano detraibili ).
Fino al recente decreto era possibile portare in detrazione il 19% degli importi versati l'anno precedente fino ad un massimo di euro 1291,14 ( vecchi 2.500.000 di Lire ) ovvero max.245 Euro annui di detrazione.
Anche se solo per un importo limitato , avere sottoscritto una polizza ( mi riferisco prettamente a quelle finanziarie stipulate ante 2000 ) che ti permette di investire del denaro con un ritorno del 19% sicuro è sicuramente un investimento vantaggioso e questo anche al netto delle commissioni che le banche/assicurazioni percepivano su questi strumenti e che si aggirano a valori che raggiungono spesso 9-10% sul premio versato ( 19% detrazione  -10% commissione = 10% di guadagno)
E qui siamo al punto di domanda ed adesso cosa fare di queste polizze???

lunedì 6 maggio 2013

Modulo sospensione mutuo - Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.

L’operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, avviata il 15 novembre 2010 e sospesa il 18 luglio 2012, riprende dal 27 aprile 2013 a seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento (D.M. 37/2013) che recepisce le modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 (art. 3 comma 48).
Il Fondo prevede, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa di beneficiare, nel corso dell’esecuzione del contratto, della sospensione del pagamento delle rate per massimo due volte e per un periodo complessivo non superiore a 18 mesi, al verificarsi di determinati eventi.

venerdì 29 marzo 2013

Governo Pd e M5S oppure ...Gargamella ed i Puffi.

Riprendendo la parodia di Beppe Grillo la situazione politica attuale sembra essere sempre più simile ad una puntata del cartoon degli ometti blu , lo stegone Gargamella che cerca di prendere i puffi in tutti i modi senza riuscirci.
Il problema è che l'Italia non è una sequenza di disegni in animazione , ma un paese costituito da milioni di persone molte delle quali in seria difficoltà e con la stringente necessità di una guida strategica che la porti fuori dalla crisi.
Purtroppo negli ultimi decenni la gestione politica ha avuto una visione limitata al breve ( tattica ) , volta unicamente a tappare il buco del momento quasi sempre con una nuova tassa sulla testa dei contribuenti italiani , nessuna visione a medio-lungo periodo che permetta di gettare le basi per una rispresa solida e strutturale.

sabato 2 febbraio 2013

FAC-SIMILE CONTRATTO 4+4 CON CEDOLARE SECCA

Qui sotto vi riporto il fac-simile del contratto di locazione libero più diffuso quello 4+4 con alcuni punti di attenzione , in primo luogo potete utilizzare lo stesso fac-simile anche per i contratti senza cedolare secca è sufficiente eliminare l'art.15 e le ultime due righe dell'art.3 , in secondo luogo bisogna controllare se la propria regione ha emanato una normativa specifica inerente la classificazione energetica degli immobili nel momento della locazione degli stessi e modificare l'art.16 , le differenze sono notevoli, ecco le regioni che hanno normato :


  • EMILIA ROMAGNA (artt. 5.2 e 5.6, delibera 4 marzo 2008, n. 156) obbligo di dotazione e consegna , non è prevista sanzione in caso di inadempimento.
  • LIGURIA (art. 28-bis, commi da 1 a 5, nonché art. 33, commi 11- quater e 11-quinquies, L.R. 29 maggio 2007, n. 22) obbligo di mostrare il certificato al potenziale conduttore al momento della trattativa e obbligo di dare copia almeno fotostatica del certificato al momento della stipula del contratto , in caso di inadempimento è prevista una sanzione dai 500 ai 5.000 euro.
  • LOMBARDIA (art. 9, comma 1, art. 25, comma 4-ter, e art. 27, L.R. 11 dicembre 2006, n. 24, nonché art. 9, delibera 22 dicembre 2008, n. 8/8745, e artt. 1-5, allegato delibera 24 novembre 2011, n. IX/2555) obbligo di dotazione e consegna , sanzione da 2.500 a 10.000 euro.
  • PIEMONTE (art. 5, comma 3, e art. 20, comma 13, L.R. 28 maggio 2007, n. 13, nonché art. 5.2, delibera 4 agosto 2009, n.43-11965) obbligo di consegna della copia della certificazione al conduttore , in caso di inadempimento sanzione da 500 a 5.000 euro , n.b sono esonerati gli edifici concessi in locazione abitativa con contratti convenzionati ai sensi della legge 431/98.
  • SICILIA (art. 1, commi 1 e 5, decreto dirigenziale 3 marzo 2011) L'attestato di certificazione energetica deve essere “redatto in tempo utile per essere reso disponibile al momento della stipula” del contratto , in caso di inadempimento non sono previste sanzioni.
  • TOSCANA (art. 23-bis, commi 4 e 5, L.R. 24 febbraio 2005, n. 39) Nel caso in cui l'immobile sia dotato di classificazione energetica questa deve essere indicata , se l'immobile non è dotato gli viene attribuita la classe energetica G ( la più bassa ) 
  • PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (art. 5, comma 1-bis, D.P.P. 13 luglio 2009 n. 11-13/Leg.) obbligo di dotazione se previsto dalla legge nazionale con criteri e modalità previste dalla normativa provinciale , non è prevista alcuna sanzione in caso di inadempimento.
  • UMBRIA (punti 2 e 3, D.G.R. 6 febbraio 2012, n. 112) certificazione energetica consegnata al conduttore se nel caso in cui l'immobile ne è sia già dotato non è prevista alcuna sanzione in caso di inadempimento.
  • VALLE D'AOSTA (art. 14, comma 5, L.R. 1 agosto 2012, n. 26) Nel contratto di locazione di un intero edificio o di singole unità immobiliari  deve essere inserita  “apposita clausola” con la quale il conduttore dia “atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici”. La previsione trova applicazione solo con riferimento “agli edifici o unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica”.Non sono previste sanzioni in caso di inadempimento. 

(Fonte-Confedilizia
http://www.confedilizia.it/Tabella%20regionale%20locazione.pdf e http://www.confedilizia.it/news1.html )


Per le altre regioni che non hanno normato ,  la possibilità - prevista dalle Linee guida nazionali - per i proprietari di immobili con scarse prestazioni energetiche, di autodichiarare la classe G (la più bassa) al momento del trasferimento inmmobiliare sembra essere venuta meno con l'entrata in vigore del decreto 290 del 13/12/12 che , per risolvere in senso positivo la procedura d'infrazione comunitaria che ha colpito l' Italia , ha abolito l'art. 9 delle "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici " che prevedeva tale possibilità.Con le modifiche alle Linee guida, apportate dal Decreto, l’autodichiarazione potrà essere sostituita con una delle procedure di certificazione semplificate già definite dalle stesse Linee guida, e cioè il software gratuito Docet predisposto da Enea e Cnr (Allegato A, paragrafo 5.2, punto 2) e la procedura semplificata di cui all’Allegato A, paragrafo 5.2, punto 3 ( si trova qui http://www.docet.itc.cnr.it/)





Ecco il fac-simile del contratto :


Contratto di locazione ad uso di abitazione
ai sensi dell'art. 2 comma 1° della legge 431/98
Roma, __________
Il sig. _________, nato a ________ il ________, residente in ____________
Via ____________ , ( C.F._______________________),
d'ora in poi anche parte locatrice,
concede in locazione
Al sig. _________ , nato a _____________ in data ___________________
residente a ________________________ (cf. _______________________)
d'ora in poi anche parte conduttrice,
il seguente bene immobile del quale è proprietario: appartamento ad uso civile abitazione sito in via ____________ , piano ___,composto di vani__, meglio identificato al Catasto urbano dei fabbricati di ________ al foglio __ particella ____ sub _____ .
Il presente contratto di locazione è stipulato ai patti e condizioni che seguono.
1) I locali oggetto del presente contratto vengono concessi in locazione ad uso esclusivo di abitazione per le esigenze del parte conduttrice e del suo nucleo familiare composto dal solo conduttore ; qualsiasi mutamento di destinazione, anche parziale, è tassativamente vietato pena la risoluzione del contratto ex art. 1456 cod. civ. e senza necessità di alcuna preventiva costituzione in mora.
2) Ai sensi dell'art. 2 comma 1° della legge 431/98 la locazione avrà la durata di anni 4 (quattro) e cioè dal _________ al __________ , alla scadenza contrattuale, il contratto si rinnoverà per uguale periodo di quello iniziale, e così successivamente salvo che una delle parti non comunichi all'altra con raccomandata da riceversi almeno 6 mesi prima della scadenza la sua volontà di non rinnovare il contratto rimane impregiudicato ogni diritto di parte locatrice ex art 3 L. 431/98 ed inoltre impregiudicato ogni suo diritto in punto di risoluzione del contratto per l'ipotesi di inadempimento del conduttore alle obbligazioni a lui facenti carico per contratto e per legge.
3) Il canone di locazione è liberamente e concordemente pattuito fra le parti in € _______ = ( _______________/00 EURO ) mensili da pagarsi in rate mensili anticipate entro e non oltre il giorno DIECI di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente della parte locatrice avente codice IBAN _______________________ oppure tramite pagamento in contanti presso il domicilio della stessa parte locatrice.
Oltre al canone di locazione faranno carico a parte conduttrice gli oneri accessori che per legge sono a carico della parte conduttrice e di cui agli artt. 9 e 10 legge 392/1978. Parte conduttrice provvederà altresì ad effettuare il relativo conguaglio a saldo a presentazione dei relativi consuntivi.
Le spese per i servizi di energia elettrica, telefono, gas, acqua ed eventuali altre utenze, e la tassa comunale sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono a carico della parte conduttrice per tutta la durata della locazione.
Il canone di locazione sarà aggiornato annualmente nella misura del 100% dell'indice di variazione accertata dall'Istat per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e verificatasi nell'anno precedente , nel caso in cui il locatore , come previsto al successivo punto 15 , decida di rinunciare alla c.d. “ cedolare secca”.
4) Anche in deroga al disposto dell'art. 1193/comma primo cod. civ. parte locatrice avrà facoltà di attribuire qualsiasi pagamento effettuato da parte conduttrice ai debiti più antichi ed indipendentemente dalle eventuali diverse indicazioni della stessa parte conduttrice.
5) Il mancato pagamento del canone di locazione o del saldo per oneri accessori costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ, fatto salvo il disposto ex artt. 5 e 55 L. 392/78.
6) Parte conduttrice non può sublocare né cedere, neppure in comodato, totalmente o parzialmente, a terzi l'immobile oggetto del presente contratto di locazione né cedere ad altri il contratto stesso pena la risoluzione del contratto ex art. 1456 cod.civ. e senza necessità di alcuna preventiva costituzione in mora
Al conduttore farà carico ogni obbligo stabilito dall’art. 12 DL 21.3.1978 n. 59 ( Obbligo di comunicazione alla P.S. Di cessione di fabbricato).
7) Parte conduttrice prende atto che sono a suo completo ed esclusivo carico gli oneri e le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile locato nonchè degli accessori e degli impianti in esso esistenti e si obbliga a mantenere l'immobile, gli accessori e gli impianti in buono stato con la diligenza del buon padre di famiglia. Parte conduttrice inoltre dichiara di ben conoscere i locali oggetto della locazione e che essi sono in ottimo stato di manutenzione e perfettamente idonei all'uso pattuito ed inoltre che essi sono esenti da difetti e vizi che ne possano in alcun modo limitare e pregiudicare la disponibilità e la piena utilizzabilità in funzione dell'uso cui sono destinati.
Parte conduttrice si costituisce custode dell'immobile locato ed assume l'obbligo di mantenere strutture, impianti, infissi e quanto altro si trova nell'immobile e che non sia di sua esclusiva proprietà nello stato in cui le sono stati consegnati. Parte conduttrice non potrà fare eseguire nell'immobile locato e negli accessori e pertinenze alcuna opera di trasformazione, modifica o sostituzione e comunque lavori e interventi di qualunque genere e natura senza il preventivo consenso scritto della parte locatrice. Resta inoltre inteso che tutte le opere che saranno state eseguite dalla parte conduttrice nell'immobile con il consenso della parte locatrice verranno gratuitamente acquisite all'immobile salvo patto contrario in forma scritta e salvo il diritto della parte locatrice di esigere, a sua scelta, la rimessa in pristino dei locali alla fine della locazione.
8) La parte locatrice avrà diritto e facoltà di eseguire sia nell'intero stabile o a parte di esso sia nei locali oggetto del presente contratto di locazione tutti i lavori di straordinaria manutenzione e riparazione che si rendesse necessario eseguire per la buona manutenzione dell'immobile, degli accessori e delle pertinenze.
9) Parte conduttrice esonera espressamente parte locatrice da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivarle da caso fortuito o forza maggiore nonchè da fatto doloso o colposo di terzi. Parte locatrice è altresì esonerata da ogni responsabilità per danni derivanti da eventuale sospensione dei servizi a lei non imputabili.
10) Parte conduttrice, previa richiesta anche non scritta, dovrà permettere a parte locatrice o a suoi incaricati la visita dei locali oggetto della presente locazione in due convenienti ore consecutive per almeno due volte al mese.
11) Ad ogni effetto derivante dal presente contratto compresa la notifica degli atti giudiziari la parte conduttrice elegge domicilio nei locali oggetto del presente contratto.
13) Le eventuali spese di registrazione del contratto e quelle relative agli eventuali rinnovi futuri faranno carico alle parti nella misura del 50% cadauna. Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico di parte conduttrice.
14) Il conduttore potrà recedere anticipatamente dal contratto con obbligo di comunicazione scritta con lettera A.R. da inviarsi al locatore almeno __(6)__ mesi prima dalla data di rilascio dei locali. In tal caso il conduttore corrisponderà sino al rilascio dei locali il canone, le spese accessorie e di riscaldamento oltre a corrispondere al locatore l'importo della tassa di registro per l'anticipata risoluzione del contratto.
15) Cosi' come specificato al comma 4 del paragrafo 8.3 della Circolare n. 26/E del 1 Giugno 2011 dell'Agenzia delle Entrate, in riferimento all'Articolo 3 del Dlgs 14/03/2011 n. 23, per la durata del presente contratto e salvo revoca scritta che si riserva di esercitare in qualsiasi momento, la parte locatrice rinuncia espressamente all'applicazione degli aggiornamenti del canone di cui sopra nonche' a qualsiasi altro titolo e comunica contestualmente al conduttore l'opzione per il regime di tassazione della "cedolare secca", restando cosi' esonerata dall'obbligo di inviare al conduttore analoga comunicazione mediante lettera raccomandata e dall'obbligo di corrispondere l'imposta di registro.
16) ???????(Le parti in assenza dell'attestato di certificazione energetica , prendono atto che , in sua mancanza , l'immobile è , ai fini della locazione , classificato automaticamente in classe G e che pertanto l'immobile risulta essere di pessima qualità energetica)?????????? .
17) Per tutto quanto non previsto dal presente contratto le parti richiamano le disposizioni del codice civile, della legge 9.12.1998 n. 431 nonchè gli usi locali.

Firma locatore ______________________
Firma conduttore_____________________
Agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile le parti dichiarano di approvare espressamente le seguenti disposizioni del presente contratto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16
Le parti si danno atto che il presente contratto è stato stipulato senza assistenza da parte delle rispettive associazioni di categoria della proprietà edilizia e degli inquilini per avervi le parti volontariamente e liberamente rinunziato
Firma locatore ______________________
Firma conduttore_____________________


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giovedì 13 dicembre 2012

Fac-simile Contratto di locazione turistico


Il contratto di locazione per finalità turistiche deve essere redatto obbligatoriamente in forma scritta ex-articolo 1, comma 346 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che lo stabilisce, a pena di nullità. C'è anzi chi fa risalire la necessità della forma scritta delle locazioni turistiche alla legge n. 431/1998.
Quindi coloro che hanno l'abitudine di affittare verbalmente lo fanno violando la legge ed esponendosi a numerosi rischi tra cui elenco incendio dell'immobile , furto di arredi , danneggiamento dell'immobile oppure cosa ancora più grave , un' affittuario che non abbandoni l'immobile al raggiungimento del termine stabilito.
In tutti questi casi davanti ad un giudice diventa indispensabile avere la prova scritta di quando e con chi è iniziato il contratto di affitto.
Ricordo inoltre che chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso, per un periodo superiore a trenta giorni deve presentare la comunicazione entro 48 ore dalla cessione, compilando un modulo da consegnare all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza (Questura / Commissariato di Pubblica Sicurezza o Comune nei casi in cui nello stesso non ha sede una Questura o un Commissariato di P.S.) oppure da inviare per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, agli stessi uffici.   
Successivamente però l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha stabilito (con decorrenza 7 aprile 2011) che non sussiste più l'obbligo della separata comunicazione di "cessione di fabbricato" qualora sia stato registrato il relativo contratto di locazione. L'art. 3, comma 6, dello stesso decreto prevede, tuttavia, che le disposizioni di cui ai commi che lo precedono (e pertanto anche quella relativa al predetto assorbimento) non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni.
Inoltre, l'art. 5, comma 1, lettera d), e comma 4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, entrato in vigore il 14 maggio 2011, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha esteso tale assorbimento dell'obbligo di comunicare l'avvenuta cessione anche ai casi di avvenuta registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari.  (vedi http://www.poliziadistato.it/articolo/23001/  )
Evidenzio che nel caso in cui la proprietà , il godimento o l'uso dell'immobile vengano concessi ad un cittadino extracomunitario in ogni caso ( anche nel caso di registrazione del contratto )  vada sempre adempiuto l'obbligo di comunicazione ex art 7 del Decreto legislativo 286/98, c.d. Testo Unico sull’Immigrazione , in quanto non sembrerebbe "assorbito" dalla registrazione del contratto e comunque sempre effettuato in caso di contratti inferiori ai 30 gg per i quali la registrazione solitamente non viene effettuata ( ecco il modello http://questure.poliziadistato.it/file/2090_1869.pdf ) , anche questa comunicazione deve essere effettuata entro 48 ore dalla cessione.

Vedi anche :
http://www.espertorisponde.ilsole24ore.com/problema-settimana/affitti-turistici-contratto-sempre-forma-scritta:20120521.php

Ecco il fac simile del contratto :



CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ABITAZIONI STAGIONALI

stipulato in data __/__/____

1) Con la presente scrittura privata il sig.____________________, locatore, nato a _____________ il ___/___/____ e residente a ________________ in Via____________, codice fiscale: __________________

concede in, locazione

al sig. __________________, conduttore, cod. fisc.:_______________________ nato a ________________ il _____________e residente a ______________________ in Via ________________n._____, documento di riconoscimento ______________ n°_____________ rilasciata da _____________ il __________________

l'immobile sito in Comune di _______________ Via ______________n.___ posto al piano _______ e composto da n. __vano + servizio interamente ammobiliato e corredato ed esclusa biancheria.

2) Il suddetto immobile é concesso in locazione per abitazione transitoria e secondaria durante il periodo di villeggiatura.Il conduttore non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.

3) Le parti convengono che il presente contratto viene concluso espressamente per tale destinazione, escludendone qualsiasi altra. A tal fine il conduttore dichiara espressamente di non voler condurre in locazione l'immobile per motivi di lavoro o di studio, di essere in possesso di stabile abitazione primaria in _____________(__) e di svolgere la propria attività lavorativa in _____________.

4) La locazione avrà durata dal _________al ____________. Pertanto, il presente contratto dovrà intendersi risolto alla scadenza, senza necessità di disdetta.

5) Il canone complessivo per l'intero periodo di locazione é di Euro _________= (Euro ___________) comprensivo di consumi, del quale l'acconto di Euro ___________ (Euro ____________) è già stato versato in data _________ tramite bonifico bancario e il saldo di Euro ___________ (Euro __________________) viene versato in data odierna.

Sono a carico della locatrice le spese riguardanti i consumi di energia elettrica, del gas, dell'acqua, dei rifiuti oltre alle spese condominiali oppure Restano escluse dal canone di locazione le spese relative ai consumi di luce, acqua e gas e le spese condominiali. Tali spese sono a carico del conduttore (o del locatore), previa verifica dei dati dei contatori al momento d’inizio della locazione.

6) Il conduttore versa a titolo cauzionale per eventuali danni la somma di Euro 300,00.= (Euro Trecento/OO) in contanti, che sarà restituita al termine del contratto oppure sarà conguagliata + Euro ________= per le pulizie finali.

7) Il conduttore dopo aver preso visione dell'arredamento e delle relative suppellettili, s'impegna di dare comunicazione immediata di eventuali danni o eventi straordinari a carico dell'immobile locato, di avere la massima cura di quanto affidatogli e di risarcire qualsiasi danno verificatosi per sua colpa.

8)Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (D.Lgs. 196/2003).

9) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile, e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.

10) Per qualsiasi controversia si conviene la competenza del Foro di __________________.

Letto e confermato.





IL Locatore Il Conduttore





______________________ ________________________ 
 
 
 
 Disclaimer : 
 


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domenica 28 ottobre 2012

Come cambiare le guarnizioni del collo del miscelatore di cucina.

In questo periodo di crisi diventa sempre più necessario imparare a fare dei lavoretti di riparazione in autonomia senza ricorrere al bravo ( si spera ) professionista di fiducia che però ha il difetto di chiedere come minimo 50 Euro per la sola chiamata.
In questa settimana mi sono dilettato alla sistemazione di un problema di sgocciolio della cannella della cucina , non è stato semplice , per un neofita come me , capire di preciso dove era il problema.
Le gocce fuoriuscivano 
nella parte finale del collo della cannella dove lo stesso si unisce alla parte centrale del miscelatore , con numeroso gocce a miscelatore aperto e con qualche piccola goccia a miscelatore chiuso.
Questa " sintomatologia " empirica mi aveva fatto pensare ad un malfunzionamento della cartuccia interna al miscelatore e quindi alla sua necessaria sostituzione , quindi , dopo aver chiuso l'acqua , ho svitato il tappino rosso e blu , poi con una piccola chiave a brucola ho levato il fermo della maniglia che permette a maniglia sfilata di accedere alla cartuccia del miscelatore per la sua rimozione che è semplicissima , basta infatti con una chiave a pappagallo svitare il fermo e levare la cartuccia.
Di due negozi specializzati uno solo aveva la cartuccia , ma costava ben 35 Euro e così ho preferito aspettare  e tentare una soluzione alternativa , nel farlo mi sono reso conto che la cartuccia funzionava benissimo e  che la perdita non dipendeva dalla cartuccia del miscelatore , ma dal collo che probabilmente perdeva nelle sue guarnizioni , l'acqua che usciva a miscelatore chiuso dipendeva infatti dall'acqua residua rimasta nel collo che trovando una via di fuga dalle guarnizioni ne fuoriusciva.Per riprova infatti lasciando l'acqua aperta , il miscelatore chiuso e togliendo il collo non fuorisciva nessuna goccia.
Ho quindi smontato il collo ( basta svitare la piccola brucola lato muro e tirare con un po di forza il collo ) ed ho visto che effettivamente le 2 guarnizioni erano messe male.

Allora sono ripartito alla ricerca delle guarnizioni , trovate nello stesso negozio , 5 Euro ed una scatolina contenete tutte le guarnizioni della marca della mia cannella ovvero Nobili , ho levato le vecchie guarnizioni , con un po di difficoltà e con l'aiuto di un trincetto ed ho provveduto a sostituirle con le nuove dopo aver messo un po di olio di oliva ( non avevo la vasellina) nella sede delle guarnizioni.
Sembrava che nella scatola non ci fosse la guarnizione giusta solo perchè quelle vecchie erano un po più grandi delle nuove a causa dell'usura di 7 anni.
Rimesso tutto nella sede , riavvitata la brucola per fermare il collo ed ora tutto ok.....nessuna goccia , costo riparazione 5 Euro e tanto tempo perso........però una piccola soddisfazione ed uno stimolo in più in futuro per provare a fare da se qualche altro piccolo lavoretto.

domenica 14 ottobre 2012

Diritto di recesso ( ripensamento ) ex.art 65 Codice del consumo.


In questi giorni ho dovuto risolvere un piccolo " inconveniente " in cui è incappata una mia persona cara ovvero difendersi dagli attacchi sempre più raffinati ed incisivi di numerose società di telemarketing che riescono molto spesso in maniera non corretta a stipulare dei contratti telefonici.
Questa persona era stata contattata da dei Sig.ri , diciamo così , che l'hanno convinta ha stipulare il cambio di operatore telefonico da Infostrada , sua società attuale , a Telecom Italia , prospettando un buon risparmio e traendola in errore in elementi sostanziali del contratto.
La cosa più incredibile è che alla domada  " ma allora c'è lo scatto alla risposta ??"  l'operatore ha risposto , si circa 16 cent ma solo per le telefonate all'estero.
Peccato che ciò non sia vero e che la tariffa Telecom zero preveda tale scatto alla risposta per ogni telefonata nazionale , le telefonate all'estero hanno tutto un altro tariffario oltretutto più oneroso.
Io purtroppo non riesco nemmeno ad avercela tanto con questi poveri dipendenti dei call-center che per poter campare devono necessariamente fare dei contratti e per riuscirci sono costretti a lavorare border-line fino ad omettere o addirittura mentire su alcune parti del contratto.
Chiramente penso che , nonostante il periodo economico attuale , ci debba essere ad un certo punto l'orgoglio di dire basta e comportarsi diversamente , ma purtroppo nel mondo odierno tutto ciò diventa sempre più complicato.
Ma adesso vediamo materialmente come difendersi o meglio come far valere una nostro diritto infatti per i contratti conclusi telefonicamente, c.d. contratti a distanza, è prevista una particole forma di tutela e garanzia nei confronti del consumatore in quanto gli acquisti effettuati al di fuori dei locali commerciali del venditore possono per loro natura essere più incerti. Tale ulteriore garanzia è data da una forma particolare di recesso che è il c.d. diritto di ripensamento, ossia il diritto dell’utente di ripensare al contratto concluso a distanza e di liberarsi dal vincolo contrattuale manifestando una volontà in tal senso nei giorni immediatamente successivi alla sottoscrizione del contratto.
Il diritto di “ripensamento” deve, infatti, essere esercitato entro 10 giorni lavorativi che decorrono:

  • per i contratti relativi alla fornitura di servizi, dal giorno dell’accordo o dal momento in cui sono state date le informazioni obbligatorie, se non sono trascorsi oltre 3 mesi dallo stesso
  • per i beni, dal giorno del loro ricevimento se gli obblighi informativi sono stati soddisfatti o dal giorno in cui le informazioni sono date se non sono trascorsi oltre 3 mesi dallo stesso.

Il diritto di recesso si esercita inviando una raccomandata a/r all’operatore entro i termini sopra indicati. Entro gli stessi termini la comunicazione può eventualmente essere inviata per telegramma, fax o posta elettronica, purché confermata con lettera raccomandata nelle 48 ore successive.
Ecco la bozza della lettera che ho inviato per esercitare il diritto di recesso che se volete potete utilizzare come fac-simile ( non mi assumo alcuna responsabilità se avesse qualche "FALLA") , ovviamente dovrete cercare al momento l'idirizzo giusto al quale indirizzare la raccomandata , anche quello di Telecom Italia potrebbe essere cambiato ( è meglio se controllate ) : 

Mario Rossi
Via Roma n°2
00100 Roma


                                                                                             Spett.
                                                                                             Telecom Italia S.p.A
                                                                                             Casella Postale 211
                                                                                             14100 Asti (AT)
                                                                                             Raccomandata a.r.
                                                                                             Anticipata al fax num. 800 000 187

                                                                                   e.p.c. Co.Re.Com ( della regione )
                                                                                           


Oggetto: Esercizio del diritto di recesso ( ripensamento ) di contratto concluso tramite telefono ex.art 65 Codice del consumo ed ex. Delibera n°664/06/CONS art.5 , comma 4°.

Con la presente il sottoscritto Mario Rossi nato il 01/01/0000 a Roma (RM) , C.F. ______________ , intende recedere e con la presente recede dal contratto stipulato tramite telefono in data 01/01/0000 ( inizio telefonata delle _____ circa ) che prevedeva il passaggio dal mio attuale operatore _________a___________.
Faccio presente che il mio codice migrazione ( C.M. ) è _____________ , che il codice pratica assegnatomi dall'operatore  è il n°__________ e che il numero della linea è lo 06/0000000.
Vi chiedo pertanto di porre in essere ogni attività al fine di annullare il contratto di cui sopra riservandomi fin da ora la possibilità di ricorrere all' Agcom , al Co.Re.Com ed all'autorità giudiziaria per la tutela dei miei diritti e per l'eventuale risarcimento del danno subito.

Distinti saluti.

Roma lì __/__/____





Documentazione allegata:
Fotocopia documento d’identità

Nel caso in cui poi anche con la raccomandata non si ottenga nulla e per caso il contratto dovesse per così dire perfezionarsi ugualmente non rimane altro che rivolgersi in prima istanza all'AGCOM http://www.agcom.it/Default.aspx?message=contenuto&DCId=106 ed effettuare la procedura di conciliazione , se dovesse fallire anche quella si passa al Co.Re.Com competente ( è quello della regione dove abitate ) http://www.agcom.it/default.aspx?message=contenuto&dcid=429 .

lunedì 8 ottobre 2012

CIAO BLOG COME STAI ?????

E' da tanto che non torno a riempire di bit le tue pagine , purtroppo il tempo è sempre poco , ma da quando ti posso vedere sul mio Android mi è ritornata voglia di scrivere , tempo permettendo.
Allora dai una promessa........si riparte.......un diario di viaggio aperto a tanti , anche se è più facile a pochi ... sulle cose che PER ME SONO COSI!!!!!!!!!


giovedì 14 maggio 2009

Francia si all'antipirateria Europa no!!!

In europa il telekom package è stato fortunatamente respinto , ma in Francia il giro di vite voluto dal presidente Nicolas Sarkozy contro la pirateria sul web ha ottenuto il definitivo via libera dal Senato francese con una schiacciante maggioranza (189 sì, contro 14 contrari). La nuova legge, unica al mondo e molto controversa, era stata approvata ieri dalla Camera dopo una battaglia parlamentare che ha impegnato a fondo la maggioranza di governo. Il provvedimento, considerato il più restrittivo fin qui approvato in tutto il mondo, prevede la disconnessione al servizio internet per coloro che vengono scoperti a scaricare materiale coperto da copyright illegalmente. Il punto più delicato è quello che prevede che ad emettere le sanzioni sia un'agenzia di Stato, che si chiamera' Hadopi, a rintracciare i ''pirati'', ai quali verrà mandato un primo avvertimento tramite mail, poi un secondo attraverso una lettera personale e alla terza volta la ''squalifica'' dai servizi web per almeno un anno. In Francia, l'opposizione socialista ha già annunciato il ricorso alla Corte Costituzionale anche perchè la legge entra in conflitto a con l' emendamento recentemente approvato dal Parlamento europeo, nel quale si stabilisce che la connessione a Internet è un diritto che può essere revocato solo attraverso un provvedimento della magistratura.

sabato 11 aprile 2009

Francia bocciata la Legge antipirateria al primo rush finale , che ripercussioni sul Telecom Package?

Quella che sembrava ormai una cosa fatta , ovvero l'approvazione finale della discussa e controversa legge antipirateria francese , non è andata in porto.
Il testo era già stato approvato sia dai deputati che dai senatori. Poi era passato, come previsto dalla legge francese, attraverso una commissione mista. Giovedi 9 Aprile, infine, è stato sottoposto al voto finale del Senato e dell'Assemblea nazionale: un'ultima tappa che, in genere, rappresenta una formalità. Nel primo caso il testo è stato adottato. Ma all'Assemblea nazionale ha ricevuto ventuno voti contrari e appena quindici a favore, in un'aula semideserta. «La responsabilità è solo nostra - ha sottolineato Jean-François Copé, presidente dei deputati dell'Ump, criticando l'assenza di gran parte dei suoi colleghi al momento del voto - comunque, un calcio nel sedere ti spinge sempre avanti. Dobbiamo reagire». Copé ha annunciato che il testo sarà di nuovo sottoposto all'esame dei deputati già a partire del prossimo 28 aprile, dando inizio a un altro iter.
Al di là dell'assenteismo, male endemico del Parlamento francese, il progetto di legge sconta le polemiche che aveva scatenato nelle settimane scorse fuori e dentro il Parlamento. E perfino all'interno dell'Ump. La nuova legge, che intende combattere il "downloading" illegale da internet, avrebbe reso la Francia uno dei Paesi più punitivi del mondo in materia. Prevede l'istituzione di un'Autorità per la protezione dei diritti di internet (Hadopi), che andrebbe a caccia dei pirati del web. Nel caso scarichi musica, film o videogiochi illegalmente, l'internauta riceverà una mail di avvertimento. Nel secondo caso, altra mail più una lettera raccomandata. La terza volta, invece, l'Hadopi procederà a tagliare l'accesso a internet, da due mesi a un anno. La commissione mista ha reso il testo ancora più coercitivo, stabilendo che, nel caso della privazione della rete, l'internauta continuerà a pagare l'abbonamento.
Quest'ultima novità ha attizzato nuove polemiche all'interno della maggioranza di centro-destra, tanto che ieri all'Assemblea nazionale pure due parlamentari che vi appartengono hanno votato contro. Il 28 aprile, per evitare nuovi problemi, ai deputati dovrebbe essere presentato il testo come arrivato alla commissione mista, senza la novità del pagamento dell'abbonamento. Alcuni esponenti dell'Ump, invece, vorrebbero sostituire la sanzione con una semplice multa, mentre i socialisti, principale forza di opposizione, puntano a introdurre un "contributo alla creazione", inserito nell'abbonamento a internet, per compensare i diritti d'autore persi nel caso di pirateria.(FONTE SOLE 24 ORE)
Vedremo cosa succederà nel proseguo della vicenda con particolare attenzione alla data del 28 Aprile 2009 prossimo tentativo francese di approvazione della norma ed all' influenza che questa avrà sull'approvazione/stesura definitiva del controverso Telecom Package in seno al parlamento europeo.

venerdì 3 aprile 2009

Guardate un po.....fantastico




venerdì 27 febbraio 2009

Internet in pericolo.........

Quello che vedete scritto sotto è tratto dal seguente link:http://www.scambioetico.org/index.php?topic=563.0.
La cosa è molto grave e dobbiamo muoverci tutti..........

Caro cittadino della Rete,

il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha raggiunto un accordo politico su norme e direttive fortemente lesive dei diritti dei cittadini europei e dei consumatori. Tale regolamentazione è inclusa nel Pacchetto Telecom, un complesso sistema di cinque Direttive che influenzerà profondamente le leggi degli Stati Membri dell'Unione Europea, Italia inclusa, per molti anni a venire. L'accordo politico del Consiglio stravolge il contenuto del Pacchetto, che con voto democratico, e con l'appoggio della Commissione Europea, il Parlamento Europeo aveva approvato a larghissima maggioranza nel settembre 2008 con emendamenti che garantivano e tutelavano i diritti fondamentali dei cittadini e dei consumatori.


Il 19 febbraio il Parlamento Europeo darà inizio alla Seconda Lettura del Pacchetto Telecom, e se non avrà la forza di opporsi alla volontà del Consiglio dei Ministri, entro pochissimo tempo le leggi dei Paesi Membri dovranno obbligatoriamente adeguarsi con le seguenti conseguenze:

- sarà possibile disconnetterti dalla Rete sulla base di semplici indizi, raccolti da società private senza autorizzazione della magistratura, che facciano sospettare che tu abbia condiviso contenuti protetti da copyright. Il tuo fornitore di accesso Internet sarà obbligato a collaborare con le società private per fornire i tuoi dati, e sarà costretto a procedere alla sospensione del servizio. Non avrai diritto né alla difesa né ad un equo processo;

- il tuo fornitore di accesso sarà libero di filtrare contenuti, servizi e applicazioni a piacimento. Per fare solo un esempio fra i tanti possibili, diventerà lecito e legale bloccare Skype al fine di promuovere e costringerti ad acquistare un servizio VoIP a pagamento;

- il tuo fornitore potrà applicare "differenziazioni di tariffe", e farti pagare abbonamenti aggiuntivi per applicazioni e protocolli specifici, ad esempio per e-mail, FTP, newsgroups, chat, peer-to-peer ecc.; potrà inoltre liberamente decidere a quali siti web potrai accedere senza limitazioni, a quali potrai accedere con de-prioritizzazione del traffico (quindi con rallentamento nello scambio dati), e a quali non potrai accedere affatto;

- qualsiasi società privata, per generici scopi di sicurezza di rete, potrà intercettare, memorizzare a tempo indefinito, leggere e analizzare, tutti i dati che invii e che ricevi sulla Rete senza autorizzazione di alcun organismo governativo, inclusa la magistratura.


Per tutelare i tuoi diritti fondamentali, si è formata un'ampia coalizione europea che riunisce le più importanti associazioni in difesa dei diritti digitali e dei diritti dei consumatori. La coalizione comprende 16 organizzazioni non governative e associazioni che si battono per i diritti dei consumatori, con sedi in 22 Paesi Membri dell'Unione Europea e altri Paesi non Membri. Da settimane rappresentanti della coalizione stanno attivamente partecipando a Brussels al fine di tutelare i tuoi diritti. In Italia le organizzazioni che fanno parte della coalizione sono Altroconsumo, Associazione per il Software Libero, Istituto per le Politiche dell'Innovazione, NNSquad Italia e ScambioEtico.

ABBIAMO TUTTAVIA BISOGNO DEL TUO AIUTO, E NE ABBIAMO BISOGNO CON URGENZA.

Ti chiediamo di dedicare qualche minuto del tuo tempo per scrivere un'e-mail, e se ti è possibile telefonare, all'europarlamentare italiano che ritieni ti possa meglio rappresentare in Parlamento Europeo, al fine di sensibilizzarlo sui gravi rischi che il Pacchetto Telecom arrecherà a Internet e a i tuoi diritti fondamentali, fra i quali la libertà di espressione, di informazione, il diritto alla difesa e a un equo processo, e il diritto alla privacy. Se ti è possibile, ti chiediamo di sensibilizzare i tuoi familiari, conoscenti e amici, e se ti capita di scrivere in Internet, di informare tramite interventi nei forum e nei blog.

Se sei un blogger o un giornalista e ne vuoi sapere di più, non esitare a contattare il Portavoce di ScambioEtico Paolo Brini

Ti forniamo il LINK per reperire le e-mail e il numero di telefono di tutti gli europarlamentari italiani, al fine di farti scegliere quello che ritieni più coerente con le tue idee. Ti forniamo il link al PDF della lettera aperta della coalizione, indirizzata al Parlamento Europeo e a tutti i suoi Membri, in modo da darti tutti i riferimenti normativi che delineano quanto è stato sopra affermato. Per qualsiasi richiesta o necessità, non esitare a leggere e a scrivere in questo forum LINK, che rimarrà sempre aperto e fornirà supporto nonché aggiornamenti sulla Seconda Lettura del Pacchetto Telecom.
Infine, ti forniamo anche una proposta di lettera, che potrà darti lo spunto, se ne avessi bisogno, per cosa scrivere e dire.

"Gentilissimo On. ,

vorrei richiamare la Sua attenzione su alcune serie preoccupazioni che nutro nei confronti del Pacchetto Telecom, che sta per entrare nello stadio di Seconda Lettura al Parlamento Europeo. Le mie preoccupazioni si riferiscono agli articoli relativi a Internet nel Pacchetto Telecom, e che metteranno a repentaglio sia i benefici economici che Internet sta portando all'Europa, sia i diritti fondamentali quali la privacy e la libertà di espressione.

Io desidero poter accedere a qualsiasi sito web o servizio Internet, alla velocità più elevata per la quale sono disposto a pagare. Non voglio che che gli operatori di rete scelgano per me quali siti web e quali servizi e applicazioni posso utilizzare. Voglio essere in grado di sperimentare nuove applicazioni e protocolli senza dover preventivamente chiedere il permesso agli operatori di rete, e non voglio che il traffico che genero e i contenuti ai quali voglio accedere siano bloccati o limitati dagli operatori di rete. Pretendo inoltre il rispetto della mia privacy, in conformità a quanto specificato dallo European Data Protection Supervisor e ribadito dallo stesso in data 09 gennaio 2009.

Mi riferisco specificamente ai seguenti articoli del Pacchetto Telecom [1] e [2], i quali:

1. permetteranno il filtraggio di contenuti, applicazioni e servizi - Direttiva Servizi Universali, Articolo 22(3),
2. consentiranno di applicare un rifiuto di accesso a materiale on-line protetto da copyright attraverso tentativi di imposizione, anche quando tale accesso è legale, per mezzo della "cooperazione" fra fornitori di accesso e "i settori interessati alla promozione di contenuto legale" - Direttiva Servizi Universali, Articoli 33(3), 20(1.b.1), 21(4a); e Direttiva Quadro, Articolo 8(4g),
3. minacceranno la privacy attraverso la memorizzazione e l'elaborazione dei dati personali per "motivi di sicurezza" - Direttiva sulla Privacy nel settore delle comunicazioni elettroniche, Articolo 6(7).

Allo stesso tempo,

1. sono state rimosse le protezioni per gli utenti contro le pratiche discriminatorie, le sanzioni sproporzionate e le restrizioni inique di servizio - Direttiva Quadro Articolo 8 (4g) e Direttiva servizi universali Articolo 32a;
2. sono stati indeboliti i controlli regolatori sulle attività dei fornitori di servizio, che proteggerebbero contro pratiche inique, restrittive o discriminatorie - Direttiva servizi universali, Articolo 22(3).

In qualità di Suo elettore, Le chiedo pertanto di opporsi a [2]:

* Direttiva Servizi Universali
o Articolo 22(3);
o Articolo 33(3);
o Articolo 20(1.b.1);
o Articolo 21 (4a);

* Direttiva sulla Privacy nel settore delle comunicazioni elettroniche
o Articolo 6(7)
come da raccomandazioni EDPS (European Data Protection Supervisor) [4] [5]

e Le chiedo di sostenere [3]:

* Direttiva Quadro
o Articolo 8.4(ga) (Emendamento 138)
come da raccomandazioni EDPS [5]
* Direttiva Servizi Universali
o Art. 32a (Emendamento 166)
come da raccomandazioni EDPS [5]


Confidando in un Suo appoggio verso i diritti fondamentali dei cittadini europei, Le porgo

distinti saluti


Riferimenti:

[1] Conclusioni del Consiglio sulle reti future e Internet, Sessione 2907 su TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI ED ENERGIA, Riunione del Consiglio, Brussels, 27 Novembre 2008

[2] Posizione comune del Consiglio adottata il 16 Febbraio 2009

Articolo 22(3) Direttiva Servizio Universale (DIRETTIVA 2002/22/EC)
Articolo 33(3) ; Article 20(1.b.1); Article 21 (4a) Direttiva Servizio Universale, (DIRETTIVA 2002/22/EC)
Articolo 6(7) Direttiva sulla Privacy nel settore delle comunicazioni elettroniche, (DIRETTIVA 2002/58/EC)

[3] Gli Emendamenti si riferiscono al testo adottato dal Parlamento Europeo il 24 settembre 2008

Emendamento 138 Direttiva Quadro, (DIRETTIVA 2002/21/EC) Art. 8.4g(a)
Emendamento 166 Direttiva Servizio Universale (DIRETTIVA 2002/22/EC) Art. 32.a

[4] "Second opinion of the European Data Protection Supervisor on the review of Directive 2002/58/EC concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications)", 9 gennaio 2009, paragrafi dal 76 all'86.

[5] "EDPS comments on some issues in the review of Directive 2002/22/EC (Universal Service)", 16
potete vedere anche un video interessante