- EMILIA ROMAGNA (artt. 5.2 e 5.6, delibera 4 marzo 2008, n. 156) obbligo di dotazione e consegna , non è prevista sanzione in caso di inadempimento.
- LIGURIA (art. 28-bis, commi da 1 a 5, nonché art. 33, commi 11- quater e 11-quinquies, L.R. 29 maggio 2007, n. 22) obbligo di mostrare il certificato al potenziale conduttore al momento della trattativa e obbligo di dare copia almeno fotostatica del certificato al momento della stipula del contratto , in caso di inadempimento è prevista una sanzione dai 500 ai 5.000 euro.
- LOMBARDIA (art. 9, comma 1, art. 25, comma 4-ter, e art. 27, L.R. 11 dicembre 2006, n. 24, nonché art. 9, delibera 22 dicembre 2008, n. 8/8745, e artt. 1-5, allegato delibera 24 novembre 2011, n. IX/2555) obbligo di dotazione e consegna , sanzione da 2.500 a 10.000 euro.
- PIEMONTE (art. 5, comma 3, e art. 20, comma 13, L.R. 28 maggio 2007, n. 13, nonché art. 5.2, delibera 4 agosto 2009, n.43-11965) obbligo di consegna della copia della certificazione al conduttore , in caso di inadempimento sanzione da 500 a 5.000 euro , n.b sono esonerati gli edifici concessi in locazione abitativa con contratti convenzionati ai sensi della legge 431/98.
- SICILIA (art. 1, commi 1 e 5, decreto dirigenziale 3 marzo 2011) L'attestato di certificazione energetica deve essere “redatto in tempo utile per essere reso disponibile al momento della stipula” del contratto , in caso di inadempimento non sono previste sanzioni.
- TOSCANA (art. 23-bis, commi 4 e 5, L.R. 24 febbraio 2005, n. 39) Nel caso in cui l'immobile sia dotato di classificazione energetica questa deve essere indicata , se l'immobile non è dotato gli viene attribuita la classe energetica G ( la più bassa )
- PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (art. 5, comma 1-bis, D.P.P. 13 luglio 2009 n. 11-13/Leg.) obbligo di dotazione se previsto dalla legge nazionale con criteri e modalità previste dalla normativa provinciale , non è prevista alcuna sanzione in caso di inadempimento.
- UMBRIA (punti 2 e 3, D.G.R. 6 febbraio 2012, n. 112) certificazione energetica consegnata al conduttore se nel caso in cui l'immobile ne è sia già dotato non è prevista alcuna sanzione in caso di inadempimento.
- VALLE D'AOSTA (art. 14, comma 5, L.R. 1 agosto 2012, n. 26) Nel contratto di locazione di un intero edificio o di singole unità immobiliari deve essere inserita “apposita clausola” con la quale il conduttore dia “atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici”. La previsione trova applicazione solo con riferimento “agli edifici o unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica”.Non sono previste sanzioni in caso di inadempimento.
(Fonte-Confedilizia
http://www.confedilizia.it/Tabella%20regionale%20locazione.pdf e http://www.confedilizia.it/news1.html )
http://www.confedilizia.it/Tabella%20regionale%20locazione.pdf e http://www.confedilizia.it/news1.html )
Per le altre regioni che non hanno normato , la possibilità - prevista dalle Linee guida nazionali - per i
proprietari di immobili con scarse prestazioni energetiche, di
autodichiarare la classe G (la più bassa) al momento del
trasferimento inmmobiliare sembra essere venuta meno con l'entrata in
vigore del decreto 290 del 13/12/12 che , per risolvere in senso
positivo la procedura d'infrazione comunitaria che ha colpito l'
Italia , ha abolito l'art. 9 delle "Linee guida nazionali
per la certificazione energetica degli edifici " che
prevedeva tale possibilità.Con le modifiche alle Linee guida,
apportate dal Decreto, l’autodichiarazione potrà essere sostituita
con una delle procedure
di certificazione semplificate già
definite dalle stesse Linee guida, e cioè il software gratuito Docet
predisposto da Enea e Cnr (Allegato A, paragrafo 5.2, punto 2) e la
procedura semplificata di cui all’Allegato A, paragrafo 5.2, punto
3 ( si trova qui http://www.docet.itc.cnr.it/)
Vedi ( http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-02-02/parte-corsa-obbligata-vera-121442.shtml?uuid=AbV51YQH e http://www.edilportale.com/news/2012/12/risparmio-energetico/stop-all-autocertificazione-in-classe-energetica-g.-il-decreto-in-gazzetta_30834_27.html )
Ecco il fac-simile del contratto :
Contratto
di locazione ad uso di abitazione
ai
sensi dell'art. 2 comma 1° della legge 431/98
Roma,
__________
Il
sig. _________, nato a ________ il ________, residente in
____________
Via
____________ , ( C.F._______________________),
d'ora
in poi anche parte locatrice,
concede
in locazione
Al
sig. _________ , nato a _____________ in data ___________________
residente
a ________________________ (cf. _______________________)
d'ora
in poi anche parte conduttrice,
il
seguente bene immobile del quale è proprietario: appartamento ad uso
civile abitazione sito in via ____________ , piano ___,composto di
vani__, meglio identificato al Catasto urbano dei fabbricati di
________ al foglio __ particella ____ sub _____ .
Il
presente contratto di locazione è stipulato ai patti e condizioni
che seguono.
1)
I locali oggetto del presente contratto vengono concessi in locazione
ad uso esclusivo di abitazione per le esigenze del parte conduttrice
e del suo nucleo familiare composto dal solo conduttore ; qualsiasi
mutamento di destinazione, anche parziale, è tassativamente vietato
pena la risoluzione del contratto ex art. 1456 cod. civ. e senza
necessità di alcuna preventiva costituzione in mora.
2)
Ai sensi dell'art. 2 comma 1° della legge 431/98 la locazione avrà
la durata di anni 4 (quattro) e cioè dal _________ al __________ ,
alla scadenza contrattuale, il contratto si rinnoverà per uguale
periodo di quello iniziale, e così successivamente salvo che una
delle parti non comunichi all'altra con raccomandata da riceversi
almeno 6 mesi prima della scadenza la sua volontà di non rinnovare
il contratto rimane impregiudicato ogni diritto di parte locatrice
ex art 3 L. 431/98 ed inoltre impregiudicato ogni suo diritto in
punto di risoluzione del contratto per l'ipotesi di inadempimento del
conduttore alle obbligazioni a lui facenti carico per contratto e per
legge.
3)
Il canone di locazione è liberamente e concordemente pattuito fra le
parti in € _______ = ( _______________/00 EURO ) mensili da
pagarsi in rate mensili anticipate entro e non oltre il giorno DIECI
di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente della parte
locatrice avente codice IBAN _______________________ oppure tramite
pagamento in contanti presso il domicilio della stessa parte
locatrice.
Oltre
al canone di locazione faranno carico a parte conduttrice gli oneri
accessori che per legge sono a carico della parte conduttrice e di
cui agli artt. 9 e 10 legge 392/1978. Parte conduttrice provvederà
altresì ad effettuare il relativo conguaglio a saldo a presentazione
dei relativi consuntivi.
Le
spese per i servizi di energia elettrica, telefono, gas, acqua ed
eventuali altre utenze, e la tassa comunale sullo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani sono a carico della parte conduttrice per tutta
la durata della locazione.
Il
canone di locazione sarà aggiornato annualmente nella misura del
100% dell'indice di variazione accertata dall'Istat per i prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati e verificatasi
nell'anno precedente , nel caso in cui il locatore , come previsto al
successivo punto 15 , decida di rinunciare alla c.d. “ cedolare
secca”.
4)
Anche in deroga al disposto dell'art. 1193/comma primo cod. civ.
parte locatrice avrà facoltà di attribuire qualsiasi pagamento
effettuato da parte conduttrice ai debiti più antichi ed
indipendentemente dalle eventuali diverse indicazioni della stessa
parte conduttrice.
5)
Il mancato pagamento del canone di locazione o del saldo per oneri
accessori costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi
dell'art. 1456 cod. civ, fatto salvo il disposto ex artt. 5 e 55 L.
392/78.
6)
Parte conduttrice non può sublocare né cedere, neppure in comodato,
totalmente o parzialmente, a terzi l'immobile oggetto del presente
contratto di locazione né cedere ad altri il contratto stesso pena
la risoluzione del contratto ex art. 1456 cod.civ. e senza necessità
di alcuna preventiva costituzione in mora
Al
conduttore farà carico ogni obbligo stabilito dall’art. 12 DL
21.3.1978 n. 59 ( Obbligo di comunicazione alla P.S. Di cessione di
fabbricato).
7)
Parte conduttrice prende atto che sono a suo completo ed esclusivo
carico gli oneri e le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile
locato nonchè degli accessori e degli impianti in esso esistenti e
si obbliga a mantenere l'immobile, gli accessori e gli impianti in
buono stato con la diligenza del buon padre di famiglia. Parte
conduttrice inoltre dichiara di ben conoscere i locali oggetto della
locazione e che essi sono in ottimo stato di manutenzione e
perfettamente idonei all'uso pattuito ed inoltre che essi sono esenti
da difetti e vizi che ne possano in alcun modo limitare e
pregiudicare la disponibilità e la piena utilizzabilità in funzione
dell'uso cui sono destinati.
Parte
conduttrice si costituisce custode dell'immobile locato ed assume
l'obbligo di mantenere strutture, impianti, infissi e quanto altro si
trova nell'immobile e che non sia di sua esclusiva proprietà nello
stato in cui le sono stati consegnati. Parte conduttrice non potrà
fare eseguire nell'immobile locato e negli accessori e pertinenze
alcuna opera di trasformazione, modifica o sostituzione e comunque
lavori e interventi di qualunque genere e natura senza il preventivo
consenso scritto della parte locatrice. Resta inoltre inteso che
tutte le opere che saranno state eseguite dalla parte conduttrice
nell'immobile con il consenso della parte locatrice verranno
gratuitamente acquisite all'immobile salvo patto contrario in forma
scritta e salvo il diritto della parte locatrice di esigere, a sua
scelta, la rimessa in pristino dei locali alla fine della locazione.
8)
La parte locatrice avrà diritto e facoltà di eseguire sia
nell'intero stabile o a parte di esso sia nei locali oggetto del
presente contratto di locazione tutti i lavori di straordinaria
manutenzione e riparazione che si rendesse necessario eseguire per la
buona manutenzione dell'immobile, degli accessori e delle pertinenze.
9)
Parte conduttrice esonera espressamente parte locatrice da ogni
responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivarle
da caso fortuito o forza maggiore nonchè da fatto doloso o colposo
di terzi. Parte locatrice è altresì esonerata da ogni
responsabilità per danni derivanti da eventuale sospensione dei
servizi a lei non imputabili.
10)
Parte conduttrice, previa richiesta anche non scritta, dovrà
permettere a parte locatrice o a suoi incaricati la visita dei locali
oggetto della presente locazione in due convenienti ore consecutive
per almeno due volte al mese.
11)
Ad ogni effetto derivante dal presente contratto compresa la notifica
degli atti giudiziari la parte conduttrice elegge domicilio nei
locali oggetto del presente contratto.
13)
Le eventuali spese di registrazione del contratto e quelle relative
agli eventuali rinnovi futuri faranno carico alle parti nella misura
del 50% cadauna. Le spese di bollo per il presente contratto e per le
ricevute conseguenti sono a carico di parte conduttrice.
14)
Il conduttore potrà recedere anticipatamente dal contratto con
obbligo di comunicazione scritta con lettera A.R. da inviarsi al
locatore almeno __(6)__ mesi prima dalla data di rilascio dei locali.
In tal caso il conduttore corrisponderà sino al rilascio dei locali
il canone, le spese accessorie e di riscaldamento oltre a
corrispondere al locatore l'importo della tassa di registro per
l'anticipata risoluzione del contratto.
15)
Cosi'
come specificato al comma 4 del paragrafo 8.3 della Circolare n. 26/E
del 1 Giugno 2011 dell'Agenzia delle Entrate, in riferimento
all'Articolo 3 del Dlgs 14/03/2011 n. 23, per la durata del presente
contratto e salvo revoca scritta che si riserva di esercitare in
qualsiasi momento, la parte locatrice rinuncia espressamente
all'applicazione degli aggiornamenti del canone di cui sopra nonche'
a qualsiasi altro titolo e comunica contestualmente al conduttore
l'opzione per il regime di tassazione della "cedolare secca",
restando cosi' esonerata dall'obbligo di inviare al conduttore
analoga comunicazione mediante lettera raccomandata e dall'obbligo di
corrispondere l'imposta di registro.
16)
???????(Le
parti in assenza dell'attestato di certificazione energetica ,
prendono atto che , in sua mancanza , l'immobile è , ai fini della
locazione , classificato automaticamente in classe G e che pertanto
l'immobile risulta essere di pessima qualità energetica)?????????? .
17)
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto le parti
richiamano le disposizioni del codice civile, della legge 9.12.1998
n. 431 nonchè gli usi locali.
Firma
locatore ______________________
Firma
conduttore_____________________
Agli
effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile le parti
dichiarano di approvare espressamente le seguenti disposizioni del
presente contratto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16
Le
parti si danno atto che il presente contratto è stato stipulato
senza assistenza da parte delle rispettive associazioni di categoria
della proprietà edilizia e degli inquilini per avervi le parti
volontariamente e liberamente rinunziato
Firma
locatore ______________________
Firma
conduttore_____________________
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