giovedì 13 dicembre 2012

Fac-simile Contratto di locazione turistico


Il contratto di locazione per finalità turistiche deve essere redatto obbligatoriamente in forma scritta ex-articolo 1, comma 346 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che lo stabilisce, a pena di nullità. C'è anzi chi fa risalire la necessità della forma scritta delle locazioni turistiche alla legge n. 431/1998.
Quindi coloro che hanno l'abitudine di affittare verbalmente lo fanno violando la legge ed esponendosi a numerosi rischi tra cui elenco incendio dell'immobile , furto di arredi , danneggiamento dell'immobile oppure cosa ancora più grave , un' affittuario che non abbandoni l'immobile al raggiungimento del termine stabilito.
In tutti questi casi davanti ad un giudice diventa indispensabile avere la prova scritta di quando e con chi è iniziato il contratto di affitto.
Ricordo inoltre che chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso, per un periodo superiore a trenta giorni deve presentare la comunicazione entro 48 ore dalla cessione, compilando un modulo da consegnare all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza (Questura / Commissariato di Pubblica Sicurezza o Comune nei casi in cui nello stesso non ha sede una Questura o un Commissariato di P.S.) oppure da inviare per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, agli stessi uffici.   
Successivamente però l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha stabilito (con decorrenza 7 aprile 2011) che non sussiste più l'obbligo della separata comunicazione di "cessione di fabbricato" qualora sia stato registrato il relativo contratto di locazione. L'art. 3, comma 6, dello stesso decreto prevede, tuttavia, che le disposizioni di cui ai commi che lo precedono (e pertanto anche quella relativa al predetto assorbimento) non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni.
Inoltre, l'art. 5, comma 1, lettera d), e comma 4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, entrato in vigore il 14 maggio 2011, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha esteso tale assorbimento dell'obbligo di comunicare l'avvenuta cessione anche ai casi di avvenuta registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari.  (vedi http://www.poliziadistato.it/articolo/23001/  )
Evidenzio che nel caso in cui la proprietà , il godimento o l'uso dell'immobile vengano concessi ad un cittadino extracomunitario in ogni caso ( anche nel caso di registrazione del contratto )  vada sempre adempiuto l'obbligo di comunicazione ex art 7 del Decreto legislativo 286/98, c.d. Testo Unico sull’Immigrazione , in quanto non sembrerebbe "assorbito" dalla registrazione del contratto e comunque sempre effettuato in caso di contratti inferiori ai 30 gg per i quali la registrazione solitamente non viene effettuata ( ecco il modello http://questure.poliziadistato.it/file/2090_1869.pdf ) , anche questa comunicazione deve essere effettuata entro 48 ore dalla cessione.

Vedi anche :
http://www.espertorisponde.ilsole24ore.com/problema-settimana/affitti-turistici-contratto-sempre-forma-scritta:20120521.php

Ecco il fac simile del contratto :



CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ABITAZIONI STAGIONALI

stipulato in data __/__/____

1) Con la presente scrittura privata il sig.____________________, locatore, nato a _____________ il ___/___/____ e residente a ________________ in Via____________, codice fiscale: __________________

concede in, locazione

al sig. __________________, conduttore, cod. fisc.:_______________________ nato a ________________ il _____________e residente a ______________________ in Via ________________n._____, documento di riconoscimento ______________ n°_____________ rilasciata da _____________ il __________________

l'immobile sito in Comune di _______________ Via ______________n.___ posto al piano _______ e composto da n. __vano + servizio interamente ammobiliato e corredato ed esclusa biancheria.

2) Il suddetto immobile é concesso in locazione per abitazione transitoria e secondaria durante il periodo di villeggiatura.Il conduttore non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.

3) Le parti convengono che il presente contratto viene concluso espressamente per tale destinazione, escludendone qualsiasi altra. A tal fine il conduttore dichiara espressamente di non voler condurre in locazione l'immobile per motivi di lavoro o di studio, di essere in possesso di stabile abitazione primaria in _____________(__) e di svolgere la propria attività lavorativa in _____________.

4) La locazione avrà durata dal _________al ____________. Pertanto, il presente contratto dovrà intendersi risolto alla scadenza, senza necessità di disdetta.

5) Il canone complessivo per l'intero periodo di locazione é di Euro _________= (Euro ___________) comprensivo di consumi, del quale l'acconto di Euro ___________ (Euro ____________) è già stato versato in data _________ tramite bonifico bancario e il saldo di Euro ___________ (Euro __________________) viene versato in data odierna.

Sono a carico della locatrice le spese riguardanti i consumi di energia elettrica, del gas, dell'acqua, dei rifiuti oltre alle spese condominiali oppure Restano escluse dal canone di locazione le spese relative ai consumi di luce, acqua e gas e le spese condominiali. Tali spese sono a carico del conduttore (o del locatore), previa verifica dei dati dei contatori al momento d’inizio della locazione.

6) Il conduttore versa a titolo cauzionale per eventuali danni la somma di Euro 300,00.= (Euro Trecento/OO) in contanti, che sarà restituita al termine del contratto oppure sarà conguagliata + Euro ________= per le pulizie finali.

7) Il conduttore dopo aver preso visione dell'arredamento e delle relative suppellettili, s'impegna di dare comunicazione immediata di eventuali danni o eventi straordinari a carico dell'immobile locato, di avere la massima cura di quanto affidatogli e di risarcire qualsiasi danno verificatosi per sua colpa.

8)Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (D.Lgs. 196/2003).

9) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile, e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.

10) Per qualsiasi controversia si conviene la competenza del Foro di __________________.

Letto e confermato.





IL Locatore Il Conduttore





______________________ ________________________ 
 
 
 
 Disclaimer : 
 


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domenica 28 ottobre 2012

Come cambiare le guarnizioni del collo del miscelatore di cucina.

In questo periodo di crisi diventa sempre più necessario imparare a fare dei lavoretti di riparazione in autonomia senza ricorrere al bravo ( si spera ) professionista di fiducia che però ha il difetto di chiedere come minimo 50 Euro per la sola chiamata.
In questa settimana mi sono dilettato alla sistemazione di un problema di sgocciolio della cannella della cucina , non è stato semplice , per un neofita come me , capire di preciso dove era il problema.
Le gocce fuoriuscivano 
nella parte finale del collo della cannella dove lo stesso si unisce alla parte centrale del miscelatore , con numeroso gocce a miscelatore aperto e con qualche piccola goccia a miscelatore chiuso.
Questa " sintomatologia " empirica mi aveva fatto pensare ad un malfunzionamento della cartuccia interna al miscelatore e quindi alla sua necessaria sostituzione , quindi , dopo aver chiuso l'acqua , ho svitato il tappino rosso e blu , poi con una piccola chiave a brucola ho levato il fermo della maniglia che permette a maniglia sfilata di accedere alla cartuccia del miscelatore per la sua rimozione che è semplicissima , basta infatti con una chiave a pappagallo svitare il fermo e levare la cartuccia.
Di due negozi specializzati uno solo aveva la cartuccia , ma costava ben 35 Euro e così ho preferito aspettare  e tentare una soluzione alternativa , nel farlo mi sono reso conto che la cartuccia funzionava benissimo e  che la perdita non dipendeva dalla cartuccia del miscelatore , ma dal collo che probabilmente perdeva nelle sue guarnizioni , l'acqua che usciva a miscelatore chiuso dipendeva infatti dall'acqua residua rimasta nel collo che trovando una via di fuga dalle guarnizioni ne fuoriusciva.Per riprova infatti lasciando l'acqua aperta , il miscelatore chiuso e togliendo il collo non fuorisciva nessuna goccia.
Ho quindi smontato il collo ( basta svitare la piccola brucola lato muro e tirare con un po di forza il collo ) ed ho visto che effettivamente le 2 guarnizioni erano messe male.

Allora sono ripartito alla ricerca delle guarnizioni , trovate nello stesso negozio , 5 Euro ed una scatolina contenete tutte le guarnizioni della marca della mia cannella ovvero Nobili , ho levato le vecchie guarnizioni , con un po di difficoltà e con l'aiuto di un trincetto ed ho provveduto a sostituirle con le nuove dopo aver messo un po di olio di oliva ( non avevo la vasellina) nella sede delle guarnizioni.
Sembrava che nella scatola non ci fosse la guarnizione giusta solo perchè quelle vecchie erano un po più grandi delle nuove a causa dell'usura di 7 anni.
Rimesso tutto nella sede , riavvitata la brucola per fermare il collo ed ora tutto ok.....nessuna goccia , costo riparazione 5 Euro e tanto tempo perso........però una piccola soddisfazione ed uno stimolo in più in futuro per provare a fare da se qualche altro piccolo lavoretto.

domenica 14 ottobre 2012

Diritto di recesso ( ripensamento ) ex.art 65 Codice del consumo.


In questi giorni ho dovuto risolvere un piccolo " inconveniente " in cui è incappata una mia persona cara ovvero difendersi dagli attacchi sempre più raffinati ed incisivi di numerose società di telemarketing che riescono molto spesso in maniera non corretta a stipulare dei contratti telefonici.
Questa persona era stata contattata da dei Sig.ri , diciamo così , che l'hanno convinta ha stipulare il cambio di operatore telefonico da Infostrada , sua società attuale , a Telecom Italia , prospettando un buon risparmio e traendola in errore in elementi sostanziali del contratto.
La cosa più incredibile è che alla domada  " ma allora c'è lo scatto alla risposta ??"  l'operatore ha risposto , si circa 16 cent ma solo per le telefonate all'estero.
Peccato che ciò non sia vero e che la tariffa Telecom zero preveda tale scatto alla risposta per ogni telefonata nazionale , le telefonate all'estero hanno tutto un altro tariffario oltretutto più oneroso.
Io purtroppo non riesco nemmeno ad avercela tanto con questi poveri dipendenti dei call-center che per poter campare devono necessariamente fare dei contratti e per riuscirci sono costretti a lavorare border-line fino ad omettere o addirittura mentire su alcune parti del contratto.
Chiramente penso che , nonostante il periodo economico attuale , ci debba essere ad un certo punto l'orgoglio di dire basta e comportarsi diversamente , ma purtroppo nel mondo odierno tutto ciò diventa sempre più complicato.
Ma adesso vediamo materialmente come difendersi o meglio come far valere una nostro diritto infatti per i contratti conclusi telefonicamente, c.d. contratti a distanza, è prevista una particole forma di tutela e garanzia nei confronti del consumatore in quanto gli acquisti effettuati al di fuori dei locali commerciali del venditore possono per loro natura essere più incerti. Tale ulteriore garanzia è data da una forma particolare di recesso che è il c.d. diritto di ripensamento, ossia il diritto dell’utente di ripensare al contratto concluso a distanza e di liberarsi dal vincolo contrattuale manifestando una volontà in tal senso nei giorni immediatamente successivi alla sottoscrizione del contratto.
Il diritto di “ripensamento” deve, infatti, essere esercitato entro 10 giorni lavorativi che decorrono:

  • per i contratti relativi alla fornitura di servizi, dal giorno dell’accordo o dal momento in cui sono state date le informazioni obbligatorie, se non sono trascorsi oltre 3 mesi dallo stesso
  • per i beni, dal giorno del loro ricevimento se gli obblighi informativi sono stati soddisfatti o dal giorno in cui le informazioni sono date se non sono trascorsi oltre 3 mesi dallo stesso.

Il diritto di recesso si esercita inviando una raccomandata a/r all’operatore entro i termini sopra indicati. Entro gli stessi termini la comunicazione può eventualmente essere inviata per telegramma, fax o posta elettronica, purché confermata con lettera raccomandata nelle 48 ore successive.
Ecco la bozza della lettera che ho inviato per esercitare il diritto di recesso che se volete potete utilizzare come fac-simile ( non mi assumo alcuna responsabilità se avesse qualche "FALLA") , ovviamente dovrete cercare al momento l'idirizzo giusto al quale indirizzare la raccomandata , anche quello di Telecom Italia potrebbe essere cambiato ( è meglio se controllate ) : 

Mario Rossi
Via Roma n°2
00100 Roma


                                                                                             Spett.
                                                                                             Telecom Italia S.p.A
                                                                                             Casella Postale 211
                                                                                             14100 Asti (AT)
                                                                                             Raccomandata a.r.
                                                                                             Anticipata al fax num. 800 000 187

                                                                                   e.p.c. Co.Re.Com ( della regione )
                                                                                           


Oggetto: Esercizio del diritto di recesso ( ripensamento ) di contratto concluso tramite telefono ex.art 65 Codice del consumo ed ex. Delibera n°664/06/CONS art.5 , comma 4°.

Con la presente il sottoscritto Mario Rossi nato il 01/01/0000 a Roma (RM) , C.F. ______________ , intende recedere e con la presente recede dal contratto stipulato tramite telefono in data 01/01/0000 ( inizio telefonata delle _____ circa ) che prevedeva il passaggio dal mio attuale operatore _________a___________.
Faccio presente che il mio codice migrazione ( C.M. ) è _____________ , che il codice pratica assegnatomi dall'operatore  è il n°__________ e che il numero della linea è lo 06/0000000.
Vi chiedo pertanto di porre in essere ogni attività al fine di annullare il contratto di cui sopra riservandomi fin da ora la possibilità di ricorrere all' Agcom , al Co.Re.Com ed all'autorità giudiziaria per la tutela dei miei diritti e per l'eventuale risarcimento del danno subito.

Distinti saluti.

Roma lì __/__/____





Documentazione allegata:
Fotocopia documento d’identità

Nel caso in cui poi anche con la raccomandata non si ottenga nulla e per caso il contratto dovesse per così dire perfezionarsi ugualmente non rimane altro che rivolgersi in prima istanza all'AGCOM http://www.agcom.it/Default.aspx?message=contenuto&DCId=106 ed effettuare la procedura di conciliazione , se dovesse fallire anche quella si passa al Co.Re.Com competente ( è quello della regione dove abitate ) http://www.agcom.it/default.aspx?message=contenuto&dcid=429 .

lunedì 8 ottobre 2012

CIAO BLOG COME STAI ?????

E' da tanto che non torno a riempire di bit le tue pagine , purtroppo il tempo è sempre poco , ma da quando ti posso vedere sul mio Android mi è ritornata voglia di scrivere , tempo permettendo.
Allora dai una promessa........si riparte.......un diario di viaggio aperto a tanti , anche se è più facile a pochi ... sulle cose che PER ME SONO COSI!!!!!!!!!