L’operatività del Fondo di
solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, avviata
il 15 novembre 2010 e sospesa il 18 luglio 2012, riprende dal 27
aprile 2013 a seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento
(D.M. 37/2013) che recepisce le modifiche apportate dalla legge n.
92/2012 (art. 3 comma 48).
Il Fondo prevede, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa di beneficiare, nel corso dell’esecuzione del contratto, della sospensione del pagamento delle rate per massimo due volte e per un periodo complessivo non superiore a 18 mesi, al verificarsi di determinati eventi.
Il Fondo prevede, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa di beneficiare, nel corso dell’esecuzione del contratto, della sospensione del pagamento delle rate per massimo due volte e per un periodo complessivo non superiore a 18 mesi, al verificarsi di determinati eventi.