lunedì 6 maggio 2013

Modulo sospensione mutuo - Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.

L’operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, avviata il 15 novembre 2010 e sospesa il 18 luglio 2012, riprende dal 27 aprile 2013 a seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento (D.M. 37/2013) che recepisce le modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 (art. 3 comma 48).
Il Fondo prevede, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa di beneficiare, nel corso dell’esecuzione del contratto, della sospensione del pagamento delle rate per massimo due volte e per un periodo complessivo non superiore a 18 mesi, al verificarsi di determinati eventi.


Rispetto al precedente regolamento le modifiche riguardano principalmente i requisiti di accesso al Fondo in termini di:

  • eventi a fronte dei quali i clienti possono presentare la richiesta di sospensione;
  • ritardi nei pagamenti, tali ritardi non possono essere superiori a 90 giorni consecutivi alla data di presentazione della richiesta;
  • cumulo con eventuali precedenti periodi di sospensione dei pagamenti (tali misure non devono determinare complessivamente una sospensione superiore a 18 mesi);
  • assenza di agevolazioni pubbliche (i mutui agevolati sono esclusi dall’agevolazione).

Ecco i requisiti nel dettaglio : 

PERIMETRO DI APPLICAZIONE

A chi spetta

I beneficiari dell’agevolazione prevista dal Fondo sono i Clienti titolari di un mutuo contratto per l’acquisto di un immobile adibito ad abitazione principale sul territorio nazionale. Per accedere all’agevolazione i beneficiari devono essere in possesso, alla data di presentazione della richiesta, dei seguenti requisiti:

  • titolo di proprietà sull’immobile oggetto di mutuo

  • titolarità di un mutuo di importo originario non superiore a euro 250.000 in ammortamento da almeno un anno

  • con un indicatore della situazione economica equivalente ISEE non superiore a 30.000 euro.



I requisiti devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

In caso di mutuo cointestato è sufficiente che i tre requisiti sussistano in capo anche soltanto ad uno dei mutuatari. In tal caso la sospensione verrà accordata per l’importo dell’intera rata, fermo restando che alla richiesta di ammissione al beneficio dovranno dare il proprio consenso anche gli altri mutuatari. 

L’ammissione all’agevolazione è inoltre subordinata all’accadimento di almeno uno degli eventi, successivi alla data di stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio ( elencati successivamente)

 

Su quali mutui è applicabile la sospensione

Rientrano nel perimetro di applicazione del Fondo di Solidarietà i mutui che a prescindere dalla tipologia di tasso, siano:

  • erogati a persone fisiche

  • destinati all’acquisto dell’abitazione principale nel territorio italiano (l’immobile deve costituire l’abitazione principale del beneficiario alla data di presentazione della domanda). Sono esclusi gli immobili che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e che hanno le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969

  • in ammortamento da almeno un anno (devono pertanto essere state emesse rate relative ad almeno 12 mesi di ammortamento) al netto dell’ eventuale periodo di preammortamento e/o di altri periodi di sospensione

  • di importo originario non superiore a 250.000 euro

  • anche con ritardo nei pagamenti delle rate purché tale ritardo non sia superiore a 90 giorni consecutivi alla data di presentazione della domanda .



La sospensione può essere applicata anche ai mutui che, nel rispetto di quanto sopra indicato siano:

  • cartolarizzati ai sensi della legge 30 aprile 1999, n° 130;

  • ceduti a garanzia dell’emissione delle obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell’art. 7 bis della legge 30 aprile 1999, n° 130;

  • rinegoziati con modalità concordate con la Banca (compresi i mutui rinegoziati ai sensi della Legge Tremonti D.L. 93/2008);

  • erogati per portabilità tramite surroga ai sensi dell’art. 120 – quater del decreto legislativo del 01/09/1993, n. 385 che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell’operazione di surroga;

  • accollati anche a seguito di frazionamento;



Sono esclusi dal perimetro i mutui per i quali:

  • sia presente una polizza assicurativa, valida ed efficace, a copertura del rischio che si verifichino gli eventi previsti dal Fondo di solidarietà, e che copra almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione. In tali casi il Cliente può infatti attivare la copertura assicurativa;

  • sia in corso alla data di presentazione della domanda un’altra misura di sospensione concordata con la Banca o prevista da altre leggi statali o regionali oppure da iniziative autonome della Banca. Il mutuatario potrà, comunque, richiedere l’accesso ai benefici del Fondo una volta ripreso il regolare ammortamento del mutuo purchè non abbia già usufruito di 18 mesi di sospensione;

  • sia presente un’agevolazione pubblica

  • è intervenuta la decadenza del beneficio del termine;

  • è intervenuta la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto;

  • è stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato.  

EVENTI CHE CONSENTONO L’AMMISSIONE ALL’AGEVOLAZIONE CONCESSA DAL FONDO E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
 

L’ammissione all’agevolazione è inoltre subordinata all’accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, successivi alla data di stipula del contratto di mutuo (o successivamente alla data di perfezionamento dell’operazione di surrogazione in caso di mutui erogati per portabilità tramite surroga):



  • Cessazione del rapporto di lavoro subordinato con attualità dello stato di disoccupazione (disoccupato al momento della presentazione della richiesta). Sono esclusi i casi di:
- risoluzione consensuale
- risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità

- licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo

- dimissioni del lavoratore non per giusta causa



  • Cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3) del c.p.c. con attualità dello stato di disoccupazione (disoccupato al momento della presentazione della richiesta). Sono esclusi i casi di:

- risoluzione consensuale

- recesso datoriale per giusta causa

- recesso del lavoratore non per giusta causa.



Morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.



DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ( lista base alcuni istituti bancari potrebbero chiedere diversa documentazione)

La documentazione da presentare a corredo della richiesta è diversificata a seconda dell’evento che determina la richiesta di sospensione: 


1) cessazione del rapporto di lavoro subordinato:

  • in caso di contratto a tempo indeterminato: lettera di licenziamento

  • in caso di contratto a tempo indeterminato cessato a seguito di dimissioni per giusta causa:

- Sentenza o atto transattivo bilaterale da cui si evinca l’accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore oppure

- Lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero lettera di dimissioni unitamente all’atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.

- Lettera di dimissioni per giusta causa (se presente).

  • in caso di contratto a tempo determinato: copia del contratto, nonché eventuali comunicazioni interruttive del rapporto;

  • in caso di contratto a tempo determinato cessato a seguito di dimissioni per giusta causa:

- Copia del contratto

- Sentenza o atto transattivo bilaterale da cui si evinca l'accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore oppure

- Lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero lettera di dimissioni unitamente all’atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.

- Lettera di dimissioni per giusta causa (se presente). 

 

2) Cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n.3) del codice di procedura civile:

copia del contratto nonché eventuali comunicazioni interruttive del rapporto;

  • in caso di recesso/dimissioni per giusta causa:

- Copia del contratto

- Sentenza o atto transattivo bilaterale da cui si evinca l’accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore oppure

- Lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero lettera di dimissioni unitamente all’atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.

- Lettera di dimissioni per giusta causa (se presente). 

 

3)Morte o riconoscimento di handicap grave ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%:

  • morte: non è prevista la presentazione di documentazione specifica

  • handicap grave: certificato della commissione istituita presso la ASL che qualifica il soggetto quale portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) ovvero invalido civile (da 80% a 100%).

Dovrà inoltre essere allegata:

- la fotocopia del documento di identità di tutti gli intestatari del mutuo e degli eventuali eredi subentranti quali cointestatari del mutuo

- l’attestazione della situazione economica equivalente (ISEE) rilasciata da un soggetto abilitato.





Il Fondo interviene rimborsando alle Banche gli oneri finanziari relativi alla quota interessi delle rate oggetto di sospensione, per la sola parte relativa al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato (Euribor o Euroirs).
Gli interessi corrispettivi maturati nel periodo di sospensione e calcolati al tasso contrattuale, al netto di quanto rimborsato dal Fondo alla Banca, sono corrisposti dal Cliente alla ripresa dei pagamenti in quote aggiuntive delle rate di ammortamento entro il termine massimo di 15 anni.

Le Banche raccolgono le richieste di sospensione presentate dai clienti e le sottopongono a Consap, che, verificati i presupposti, rilascia il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo. La banca, acquisito il nulla osta di CONSAP, comunica all’interessato la sospensione dell’ammortamento del mutuo.

Si tratta di una buona notizia per tutte le famiglie che si trovano in difficoltà anche perchè la cifra che Consap rimborsa alla banca è a fondo perduto , purtroppo la parte rimborsata è relativa solo al parametro di riferimento del tasso di interesse , ciò sigifica ad esempio che se ho sottoscritto un mutuo a tasso variabile ( euribor 1mese +3%) il Consap copre solo il valore dell'euribor e quindi il 3% maturato nel periodo di sospensione verrà " spalmato" dalla banca negli anni successivi ( max.15 ) di ammortamento del mutuo.

Visti i tassi bassi attuali l'abbuono non è molto consistente , ma comunque riesce a dare un aiuto che sommato alla sospensione può rappresentare una valvola di ossigeno notevole per gli usufruitori che speriamo nel frattempo riescano ad eliminare le cause di difficoltà magari trovando un nuovo lavoro. 

 

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