martedì 15 ottobre 2013

Accordo per il credito 2013 siglato tra Abi ed associazione delle imprese il 01/07/2013.Arriva la fase operativa!

L’Accordo per il Credito 2013 siglato il 01.07.2013 tra ABI e Associazioni delle Imprese, a cui molte Banche hanno aderito ( LISTA COMPLETA QUI ), sta per diventare completamente operativo , sarà infatti possibile presentare le domande agli istituti bancari dal 21/10/2013.

Ecco i principali contenuti dell'accordo:

L’Accordo per il Credito 2013 si rivolge alle PMI, così come definite dalla normativa comunitaria (vale a dire imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato minore di 50 mln di euro, oppure con totale attivo di bilancio fino a 43 mln di euro) operanti in Italia e di tutti settori, compresi i lavoratori autonomi, i professionisti, le imprese familiari a condizione che il finanziamento per il quale si richiede l’operazione di sospensione/allungamento sia stato erogato in funzione dell’attività economica da essi svolta, nonché le associazioni e le fondazioni che esercitano un’attività economica, quando l’esercizio di tale attività sia solo accessoria a quella loro propria, che:


  • al momento di presentazione della domanda non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come "sofferenze", “partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso (imprese "in bonis");
  • presentino una temporanea tensione finanziaria generata dalla congiuntura economica riscontrabile, ad esempio ed in via non esaustiva, per la presenza di uno o più dei seguenti fenomeni: i) riduzione del fatturato; ii) riduzione del margine operativo rispetto al fatturato; iii) aumento dell'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato; iv) riduzione della capacità di autofinanziamento aziendale;
  • si impegnino a fornire elementi che evidenzino prospettive di sviluppo o di continuità aziendale (ad esempio portafoglio ordini, business plan, piani di ristrutturazione aziendale ecc.).

I principali interventi previsti sono:

  • sospensione fino a 12 mesi della quota capitale delle rate dei mutui. Per le imprese del comparto edilizio la sospensione è applicabile anche alle aperture di credito ipotecario che prevedano un piano di rimborso o di decurtazione degli utilizzi;
  • sospensione per 12 ovvero per 6 mesi della quota capitale dei canoni di operazioni di leasing, rispettivamente immobiliare o mobiliare;
  • allungamento della durata dei mutui per un massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento e comunque non oltre 3 anni per i mutui chirografari e a 4 anni per quelli ipotecari;
  • allungamento fino a 270 giorni delle scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti per i quali si siano registrati insoluti di pagamento;
  • allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB.



Analogamente ai precedenti accordi, in favore delle imprese che avviino processi di rafforzamento patrimoniale, è previsto che le banche aderenti valutino la concessione di finanziamenti di ammontare proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzati dall’impresa.
Oggetto della sospensione possono essere anche i mutui che hanno già beneficiato di analoga facilitazione ai sensi dell’Avviso Comune del 03.08.2009 e delle successive proroghe. Sono invece esclusi i mutui sospesi ai sensi delle “Nuove Misure per il Credito alle PMI” del 28.02.2012.


L’allungamento della durata dei mutui potrà invece riguardare solo i finanziamenti che non abbiano già fruito di analogo beneficio.


Le operazioni non comportano di norma modifiche alle condizioni economiche che regolano i finanziamenti. Tuttavia, in caso di allungamento dei mutui e salvo che l’impresa non si impegni ad avviare processi di rafforzamento patrimoniale o di aggregazione, è possibile prevedere una variazione del tasso d’interesse, in misura non superiore all’aumento del costo di raccolta della banca rispetto al momento dell’iniziale erogazione con un massimo di 200 punti base.


Le richieste di attivazione degli strumenti previsti dal nuovo Accordo potranno essere presentate fino al 30.06.2014.


Le domande di allungamento dei mutui che, a tale data, dovessero trovarsi ancora in fase di sospensione, potranno essere presentate entro il 31.12.2014.


Ai fini istruttori e deliberativi, l’Accordo esclude automatismi e riconosce la discrezionalità delle banche nella valutazione delle domande (non sarà prevista delibera massiva). Le banche sono peraltro impegnate a fornire una risposta di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.


Questo è il link al sito dell'ABI ( https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo-per-il-credito-2013.aspx ) , questo l'accordo completo ( https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo-credito-2013/Accordo_PMI_2013.pdf ) questo è il facs simile di domanda ( https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo-credito-2013/Modulo%20richiesta%20benefici%20imprese2013.pdf )

Una piccola , ma importante boccata di ossigeno per gli imprenditori in questo momento di difficoltà.

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