giovedì 31 luglio 2008

Depositi dormienti.

Volevo esprimere una mia opinione sul Dpr 22/6/07 n.116 in quanto ritengo che le modalità di comunicazione non siano adeguate alla normativa ed ai suoi impatti che ora brevemente riassumo :

Il 17 agosto 2007 è entrato in vigore il Regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 345, della Legge 23 dicembre 2005, n, 266 in materia di "depositi dormienti", adottato con D.P.R. 22 giugno 2007, n.116.
Ai fini del Regolamento, con il termine ”dormienti" si intendono rapporti contrattuali in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari depositati.
Il campo di applicazione del citato Regolamento (solo per rapporti che superano 100,00 euro) è costituito da:
a) deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso (es. conti correnti di corrispondenza, depositi a risparmio, certificati di deposito);
b) deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione.
Secondo la richiamata normativa, la Banca è tenuta ad inviare al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all' ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto saranno devoluti ad un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il rapporto non si estingue se, entro il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata un'operazione o una movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati.


Il problema secondo me si pone nel caso non poi cosi remoto del parente defunto il quale possiede un deposito sconosciuto agli eredi , magari contratto molti anni prima.
In base alla normativa infatti la lettera viene inviata dagli istituti all'ultimo domicilio conosciuto , magari quello dove risiedeva il de cuis 30 anni fa , senza alcun legame con l'ultimo domicilio ne tantomeno con quello degli eredi , il risultato è che la lettera viene rispedita al mittente con la dicitura nominativo inesitente.
Altra inutilità è pubblicare nei siti internet delle banche i dati dei conti dormienti perchè riportando unicamente il numero del rapporto e non l'intestatario dello stesso rende impossibile a chiunque non ne conosca già l'esistenza , di ritrovare il rapporto dormiente.
Con questo stratagemma lo stato leva dalle mani degli istituti finanziari una ingente somma di denaro , si presume circa 10 miliardi di Euro ( si avete capito bene Euro!!!!!!), da nessuno richiesta ed utilizzata per accaparrarsela lui stesso al fine di creare un fondo che vada ad indennizzare prevalentemente i risparmiatori colpiti dai crack finanziari del passato.
Secondo il mio modesto parere la strada giusta da seguire era quella di creare un sito internet che raccogliesse i nominativi dei titolari dei rapporti in modo che qualche dimenticone od erede potesse controllare l'esistenza di qualcosa di sua spettanza , ma forse il fine era solo quello di incamerare denaro.....giusto levare quei soldi agli istituti finanziari , meglio se raggiungevano i leggittimi proprietari , sufficiente se tali soldi verranno usati correttamente e con metodi trasparenti.
Un saluto a tutti


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