mercoledì 9 ottobre 2013

Organizzare un viaggio da soli con l'aiuto di Internet !! Skyscanner ( mini tutorial ) , Booking , Homelidays ( mini tutorial ).Viaggio fai da te eccomi !!

Quando arriva il momento di staccare , di prendersi una pausa , grande o piccola che sia , tutti noi non vediamo l'ora di partire , ma allo stesso tempo vorremmo spendere una cifra ragionevole e stare anche bene , magari in un contesto carino , ma come possiamo farlo???
Ci possiamo rivolgere alle agenzie di viaggio senza preoccuparci tanto dell'organizzazione che molto spesso può diventare anche stressante , ma se vogliamo risparmiare dobbiamo necessariamente perdere un pò di tempo ed organizzare un bel viaggio " fai da te " ( no Alpitur ahahahh ) , se siamo dei bravi " spippolatori " del web non dovremo ritenerci inferiori a molti dipendenti di agenzie che non fanno altro che utilizzare semplici siti web.... per poi ricaricare ( giustamente s'intende ) sul prezzo del viaggio la commissione per ripagare il loro lavoro che si aggira sempre dai 50 ai 100 euro.
Il sito fondamentale dal quale partire per organizzare un viaggio è sicuramente Skyscanner ( http://www.skyscanner.it/ )

In questo sito è possibile cercare il volo più economico per una determinata destinazione , ovviamente se avete già in mente una meta e siete flessibili con le ferie ,  iniziate con molti mesi di anticipo a simulare delle partenze ed individuate le date di partenza e di ritorno più economiche ( per es.sono riuscito ad andare a Lisbona partendo da Bologna con un volo di linea Tap con poco più di 100 euro andata e ritorno valigie di stiva comprese prenotando con 4 mesi di anticipo ).

domenica 8 settembre 2013

Ridotte in maniera consistente le detrazioni delle polizze vita - Come comportarsi.

Con il decreto del fare il governo per " racimolare " un po di risorse per bloccare il pagamento dell' Imu ha deciso di ridurre in maniera notevole il vantaggio fiscale di alcune tipologie di polizze vita che permettono di portare in detrazione il 19% di parte dei premi versati.

Prima di tutto dobbiamo distinguere tra polizze emesse ante 2000 e post 2000 , per le prime la detrazione era consentita anche per le polizze di quasi esclusiva natura finanziaria ( quelle più colpite dalla recente sforbiciata ) , per intendersi polizze la cui funzione fondamentale era di investire in fondo puramente finanziario con residuali coperture vita , per se seconde la detrazione era consentita solo in relazione alla parte di premio versata che andava a coprire la parte assicurativa di copertura da rischi( se vi era una parte finanziaria le somme ivi investire non erano detraibili ).
Fino al recente decreto era possibile portare in detrazione il 19% degli importi versati l'anno precedente fino ad un massimo di euro 1291,14 ( vecchi 2.500.000 di Lire ) ovvero max.245 Euro annui di detrazione.
Anche se solo per un importo limitato , avere sottoscritto una polizza ( mi riferisco prettamente a quelle finanziarie stipulate ante 2000 ) che ti permette di investire del denaro con un ritorno del 19% sicuro è sicuramente un investimento vantaggioso e questo anche al netto delle commissioni che le banche/assicurazioni percepivano su questi strumenti e che si aggirano a valori che raggiungono spesso 9-10% sul premio versato ( 19% detrazione  -10% commissione = 10% di guadagno)
E qui siamo al punto di domanda ed adesso cosa fare di queste polizze???

lunedì 6 maggio 2013

Modulo sospensione mutuo - Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.

L’operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, avviata il 15 novembre 2010 e sospesa il 18 luglio 2012, riprende dal 27 aprile 2013 a seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento (D.M. 37/2013) che recepisce le modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 (art. 3 comma 48).
Il Fondo prevede, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa di beneficiare, nel corso dell’esecuzione del contratto, della sospensione del pagamento delle rate per massimo due volte e per un periodo complessivo non superiore a 18 mesi, al verificarsi di determinati eventi.

venerdì 29 marzo 2013

Governo Pd e M5S oppure ...Gargamella ed i Puffi.

Riprendendo la parodia di Beppe Grillo la situazione politica attuale sembra essere sempre più simile ad una puntata del cartoon degli ometti blu , lo stegone Gargamella che cerca di prendere i puffi in tutti i modi senza riuscirci.
Il problema è che l'Italia non è una sequenza di disegni in animazione , ma un paese costituito da milioni di persone molte delle quali in seria difficoltà e con la stringente necessità di una guida strategica che la porti fuori dalla crisi.
Purtroppo negli ultimi decenni la gestione politica ha avuto una visione limitata al breve ( tattica ) , volta unicamente a tappare il buco del momento quasi sempre con una nuova tassa sulla testa dei contribuenti italiani , nessuna visione a medio-lungo periodo che permetta di gettare le basi per una rispresa solida e strutturale.

sabato 2 febbraio 2013

FAC-SIMILE CONTRATTO 4+4 CON CEDOLARE SECCA

Qui sotto vi riporto il fac-simile del contratto di locazione libero più diffuso quello 4+4 con alcuni punti di attenzione , in primo luogo potete utilizzare lo stesso fac-simile anche per i contratti senza cedolare secca è sufficiente eliminare l'art.15 e le ultime due righe dell'art.3 , in secondo luogo bisogna controllare se la propria regione ha emanato una normativa specifica inerente la classificazione energetica degli immobili nel momento della locazione degli stessi e modificare l'art.16 , le differenze sono notevoli, ecco le regioni che hanno normato :


  • EMILIA ROMAGNA (artt. 5.2 e 5.6, delibera 4 marzo 2008, n. 156) obbligo di dotazione e consegna , non è prevista sanzione in caso di inadempimento.
  • LIGURIA (art. 28-bis, commi da 1 a 5, nonché art. 33, commi 11- quater e 11-quinquies, L.R. 29 maggio 2007, n. 22) obbligo di mostrare il certificato al potenziale conduttore al momento della trattativa e obbligo di dare copia almeno fotostatica del certificato al momento della stipula del contratto , in caso di inadempimento è prevista una sanzione dai 500 ai 5.000 euro.
  • LOMBARDIA (art. 9, comma 1, art. 25, comma 4-ter, e art. 27, L.R. 11 dicembre 2006, n. 24, nonché art. 9, delibera 22 dicembre 2008, n. 8/8745, e artt. 1-5, allegato delibera 24 novembre 2011, n. IX/2555) obbligo di dotazione e consegna , sanzione da 2.500 a 10.000 euro.
  • PIEMONTE (art. 5, comma 3, e art. 20, comma 13, L.R. 28 maggio 2007, n. 13, nonché art. 5.2, delibera 4 agosto 2009, n.43-11965) obbligo di consegna della copia della certificazione al conduttore , in caso di inadempimento sanzione da 500 a 5.000 euro , n.b sono esonerati gli edifici concessi in locazione abitativa con contratti convenzionati ai sensi della legge 431/98.
  • SICILIA (art. 1, commi 1 e 5, decreto dirigenziale 3 marzo 2011) L'attestato di certificazione energetica deve essere “redatto in tempo utile per essere reso disponibile al momento della stipula” del contratto , in caso di inadempimento non sono previste sanzioni.
  • TOSCANA (art. 23-bis, commi 4 e 5, L.R. 24 febbraio 2005, n. 39) Nel caso in cui l'immobile sia dotato di classificazione energetica questa deve essere indicata , se l'immobile non è dotato gli viene attribuita la classe energetica G ( la più bassa ) 
  • PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (art. 5, comma 1-bis, D.P.P. 13 luglio 2009 n. 11-13/Leg.) obbligo di dotazione se previsto dalla legge nazionale con criteri e modalità previste dalla normativa provinciale , non è prevista alcuna sanzione in caso di inadempimento.
  • UMBRIA (punti 2 e 3, D.G.R. 6 febbraio 2012, n. 112) certificazione energetica consegnata al conduttore se nel caso in cui l'immobile ne è sia già dotato non è prevista alcuna sanzione in caso di inadempimento.
  • VALLE D'AOSTA (art. 14, comma 5, L.R. 1 agosto 2012, n. 26) Nel contratto di locazione di un intero edificio o di singole unità immobiliari  deve essere inserita  “apposita clausola” con la quale il conduttore dia “atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici”. La previsione trova applicazione solo con riferimento “agli edifici o unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica”.Non sono previste sanzioni in caso di inadempimento. 

(Fonte-Confedilizia
http://www.confedilizia.it/Tabella%20regionale%20locazione.pdf e http://www.confedilizia.it/news1.html )


Per le altre regioni che non hanno normato ,  la possibilità - prevista dalle Linee guida nazionali - per i proprietari di immobili con scarse prestazioni energetiche, di autodichiarare la classe G (la più bassa) al momento del trasferimento inmmobiliare sembra essere venuta meno con l'entrata in vigore del decreto 290 del 13/12/12 che , per risolvere in senso positivo la procedura d'infrazione comunitaria che ha colpito l' Italia , ha abolito l'art. 9 delle "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici " che prevedeva tale possibilità.Con le modifiche alle Linee guida, apportate dal Decreto, l’autodichiarazione potrà essere sostituita con una delle procedure di certificazione semplificate già definite dalle stesse Linee guida, e cioè il software gratuito Docet predisposto da Enea e Cnr (Allegato A, paragrafo 5.2, punto 2) e la procedura semplificata di cui all’Allegato A, paragrafo 5.2, punto 3 ( si trova qui http://www.docet.itc.cnr.it/)





Ecco il fac-simile del contratto :


Contratto di locazione ad uso di abitazione
ai sensi dell'art. 2 comma 1° della legge 431/98
Roma, __________
Il sig. _________, nato a ________ il ________, residente in ____________
Via ____________ , ( C.F._______________________),
d'ora in poi anche parte locatrice,
concede in locazione
Al sig. _________ , nato a _____________ in data ___________________
residente a ________________________ (cf. _______________________)
d'ora in poi anche parte conduttrice,
il seguente bene immobile del quale è proprietario: appartamento ad uso civile abitazione sito in via ____________ , piano ___,composto di vani__, meglio identificato al Catasto urbano dei fabbricati di ________ al foglio __ particella ____ sub _____ .
Il presente contratto di locazione è stipulato ai patti e condizioni che seguono.
1) I locali oggetto del presente contratto vengono concessi in locazione ad uso esclusivo di abitazione per le esigenze del parte conduttrice e del suo nucleo familiare composto dal solo conduttore ; qualsiasi mutamento di destinazione, anche parziale, è tassativamente vietato pena la risoluzione del contratto ex art. 1456 cod. civ. e senza necessità di alcuna preventiva costituzione in mora.
2) Ai sensi dell'art. 2 comma 1° della legge 431/98 la locazione avrà la durata di anni 4 (quattro) e cioè dal _________ al __________ , alla scadenza contrattuale, il contratto si rinnoverà per uguale periodo di quello iniziale, e così successivamente salvo che una delle parti non comunichi all'altra con raccomandata da riceversi almeno 6 mesi prima della scadenza la sua volontà di non rinnovare il contratto rimane impregiudicato ogni diritto di parte locatrice ex art 3 L. 431/98 ed inoltre impregiudicato ogni suo diritto in punto di risoluzione del contratto per l'ipotesi di inadempimento del conduttore alle obbligazioni a lui facenti carico per contratto e per legge.
3) Il canone di locazione è liberamente e concordemente pattuito fra le parti in € _______ = ( _______________/00 EURO ) mensili da pagarsi in rate mensili anticipate entro e non oltre il giorno DIECI di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente della parte locatrice avente codice IBAN _______________________ oppure tramite pagamento in contanti presso il domicilio della stessa parte locatrice.
Oltre al canone di locazione faranno carico a parte conduttrice gli oneri accessori che per legge sono a carico della parte conduttrice e di cui agli artt. 9 e 10 legge 392/1978. Parte conduttrice provvederà altresì ad effettuare il relativo conguaglio a saldo a presentazione dei relativi consuntivi.
Le spese per i servizi di energia elettrica, telefono, gas, acqua ed eventuali altre utenze, e la tassa comunale sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono a carico della parte conduttrice per tutta la durata della locazione.
Il canone di locazione sarà aggiornato annualmente nella misura del 100% dell'indice di variazione accertata dall'Istat per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e verificatasi nell'anno precedente , nel caso in cui il locatore , come previsto al successivo punto 15 , decida di rinunciare alla c.d. “ cedolare secca”.
4) Anche in deroga al disposto dell'art. 1193/comma primo cod. civ. parte locatrice avrà facoltà di attribuire qualsiasi pagamento effettuato da parte conduttrice ai debiti più antichi ed indipendentemente dalle eventuali diverse indicazioni della stessa parte conduttrice.
5) Il mancato pagamento del canone di locazione o del saldo per oneri accessori costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ, fatto salvo il disposto ex artt. 5 e 55 L. 392/78.
6) Parte conduttrice non può sublocare né cedere, neppure in comodato, totalmente o parzialmente, a terzi l'immobile oggetto del presente contratto di locazione né cedere ad altri il contratto stesso pena la risoluzione del contratto ex art. 1456 cod.civ. e senza necessità di alcuna preventiva costituzione in mora
Al conduttore farà carico ogni obbligo stabilito dall’art. 12 DL 21.3.1978 n. 59 ( Obbligo di comunicazione alla P.S. Di cessione di fabbricato).
7) Parte conduttrice prende atto che sono a suo completo ed esclusivo carico gli oneri e le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile locato nonchè degli accessori e degli impianti in esso esistenti e si obbliga a mantenere l'immobile, gli accessori e gli impianti in buono stato con la diligenza del buon padre di famiglia. Parte conduttrice inoltre dichiara di ben conoscere i locali oggetto della locazione e che essi sono in ottimo stato di manutenzione e perfettamente idonei all'uso pattuito ed inoltre che essi sono esenti da difetti e vizi che ne possano in alcun modo limitare e pregiudicare la disponibilità e la piena utilizzabilità in funzione dell'uso cui sono destinati.
Parte conduttrice si costituisce custode dell'immobile locato ed assume l'obbligo di mantenere strutture, impianti, infissi e quanto altro si trova nell'immobile e che non sia di sua esclusiva proprietà nello stato in cui le sono stati consegnati. Parte conduttrice non potrà fare eseguire nell'immobile locato e negli accessori e pertinenze alcuna opera di trasformazione, modifica o sostituzione e comunque lavori e interventi di qualunque genere e natura senza il preventivo consenso scritto della parte locatrice. Resta inoltre inteso che tutte le opere che saranno state eseguite dalla parte conduttrice nell'immobile con il consenso della parte locatrice verranno gratuitamente acquisite all'immobile salvo patto contrario in forma scritta e salvo il diritto della parte locatrice di esigere, a sua scelta, la rimessa in pristino dei locali alla fine della locazione.
8) La parte locatrice avrà diritto e facoltà di eseguire sia nell'intero stabile o a parte di esso sia nei locali oggetto del presente contratto di locazione tutti i lavori di straordinaria manutenzione e riparazione che si rendesse necessario eseguire per la buona manutenzione dell'immobile, degli accessori e delle pertinenze.
9) Parte conduttrice esonera espressamente parte locatrice da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivarle da caso fortuito o forza maggiore nonchè da fatto doloso o colposo di terzi. Parte locatrice è altresì esonerata da ogni responsabilità per danni derivanti da eventuale sospensione dei servizi a lei non imputabili.
10) Parte conduttrice, previa richiesta anche non scritta, dovrà permettere a parte locatrice o a suoi incaricati la visita dei locali oggetto della presente locazione in due convenienti ore consecutive per almeno due volte al mese.
11) Ad ogni effetto derivante dal presente contratto compresa la notifica degli atti giudiziari la parte conduttrice elegge domicilio nei locali oggetto del presente contratto.
13) Le eventuali spese di registrazione del contratto e quelle relative agli eventuali rinnovi futuri faranno carico alle parti nella misura del 50% cadauna. Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico di parte conduttrice.
14) Il conduttore potrà recedere anticipatamente dal contratto con obbligo di comunicazione scritta con lettera A.R. da inviarsi al locatore almeno __(6)__ mesi prima dalla data di rilascio dei locali. In tal caso il conduttore corrisponderà sino al rilascio dei locali il canone, le spese accessorie e di riscaldamento oltre a corrispondere al locatore l'importo della tassa di registro per l'anticipata risoluzione del contratto.
15) Cosi' come specificato al comma 4 del paragrafo 8.3 della Circolare n. 26/E del 1 Giugno 2011 dell'Agenzia delle Entrate, in riferimento all'Articolo 3 del Dlgs 14/03/2011 n. 23, per la durata del presente contratto e salvo revoca scritta che si riserva di esercitare in qualsiasi momento, la parte locatrice rinuncia espressamente all'applicazione degli aggiornamenti del canone di cui sopra nonche' a qualsiasi altro titolo e comunica contestualmente al conduttore l'opzione per il regime di tassazione della "cedolare secca", restando cosi' esonerata dall'obbligo di inviare al conduttore analoga comunicazione mediante lettera raccomandata e dall'obbligo di corrispondere l'imposta di registro.
16) ???????(Le parti in assenza dell'attestato di certificazione energetica , prendono atto che , in sua mancanza , l'immobile è , ai fini della locazione , classificato automaticamente in classe G e che pertanto l'immobile risulta essere di pessima qualità energetica)?????????? .
17) Per tutto quanto non previsto dal presente contratto le parti richiamano le disposizioni del codice civile, della legge 9.12.1998 n. 431 nonchè gli usi locali.

Firma locatore ______________________
Firma conduttore_____________________
Agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile le parti dichiarano di approvare espressamente le seguenti disposizioni del presente contratto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16
Le parti si danno atto che il presente contratto è stato stipulato senza assistenza da parte delle rispettive associazioni di categoria della proprietà edilizia e degli inquilini per avervi le parti volontariamente e liberamente rinunziato
Firma locatore ______________________
Firma conduttore_____________________


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giovedì 13 dicembre 2012

Fac-simile Contratto di locazione turistico


Il contratto di locazione per finalità turistiche deve essere redatto obbligatoriamente in forma scritta ex-articolo 1, comma 346 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che lo stabilisce, a pena di nullità. C'è anzi chi fa risalire la necessità della forma scritta delle locazioni turistiche alla legge n. 431/1998.
Quindi coloro che hanno l'abitudine di affittare verbalmente lo fanno violando la legge ed esponendosi a numerosi rischi tra cui elenco incendio dell'immobile , furto di arredi , danneggiamento dell'immobile oppure cosa ancora più grave , un' affittuario che non abbandoni l'immobile al raggiungimento del termine stabilito.
In tutti questi casi davanti ad un giudice diventa indispensabile avere la prova scritta di quando e con chi è iniziato il contratto di affitto.
Ricordo inoltre che chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso, per un periodo superiore a trenta giorni deve presentare la comunicazione entro 48 ore dalla cessione, compilando un modulo da consegnare all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza (Questura / Commissariato di Pubblica Sicurezza o Comune nei casi in cui nello stesso non ha sede una Questura o un Commissariato di P.S.) oppure da inviare per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, agli stessi uffici.   
Successivamente però l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha stabilito (con decorrenza 7 aprile 2011) che non sussiste più l'obbligo della separata comunicazione di "cessione di fabbricato" qualora sia stato registrato il relativo contratto di locazione. L'art. 3, comma 6, dello stesso decreto prevede, tuttavia, che le disposizioni di cui ai commi che lo precedono (e pertanto anche quella relativa al predetto assorbimento) non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni.
Inoltre, l'art. 5, comma 1, lettera d), e comma 4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, entrato in vigore il 14 maggio 2011, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha esteso tale assorbimento dell'obbligo di comunicare l'avvenuta cessione anche ai casi di avvenuta registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari.  (vedi http://www.poliziadistato.it/articolo/23001/  )
Evidenzio che nel caso in cui la proprietà , il godimento o l'uso dell'immobile vengano concessi ad un cittadino extracomunitario in ogni caso ( anche nel caso di registrazione del contratto )  vada sempre adempiuto l'obbligo di comunicazione ex art 7 del Decreto legislativo 286/98, c.d. Testo Unico sull’Immigrazione , in quanto non sembrerebbe "assorbito" dalla registrazione del contratto e comunque sempre effettuato in caso di contratti inferiori ai 30 gg per i quali la registrazione solitamente non viene effettuata ( ecco il modello http://questure.poliziadistato.it/file/2090_1869.pdf ) , anche questa comunicazione deve essere effettuata entro 48 ore dalla cessione.

Vedi anche :
http://www.espertorisponde.ilsole24ore.com/problema-settimana/affitti-turistici-contratto-sempre-forma-scritta:20120521.php

Ecco il fac simile del contratto :



CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ABITAZIONI STAGIONALI

stipulato in data __/__/____

1) Con la presente scrittura privata il sig.____________________, locatore, nato a _____________ il ___/___/____ e residente a ________________ in Via____________, codice fiscale: __________________

concede in, locazione

al sig. __________________, conduttore, cod. fisc.:_______________________ nato a ________________ il _____________e residente a ______________________ in Via ________________n._____, documento di riconoscimento ______________ n°_____________ rilasciata da _____________ il __________________

l'immobile sito in Comune di _______________ Via ______________n.___ posto al piano _______ e composto da n. __vano + servizio interamente ammobiliato e corredato ed esclusa biancheria.

2) Il suddetto immobile é concesso in locazione per abitazione transitoria e secondaria durante il periodo di villeggiatura.Il conduttore non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.

3) Le parti convengono che il presente contratto viene concluso espressamente per tale destinazione, escludendone qualsiasi altra. A tal fine il conduttore dichiara espressamente di non voler condurre in locazione l'immobile per motivi di lavoro o di studio, di essere in possesso di stabile abitazione primaria in _____________(__) e di svolgere la propria attività lavorativa in _____________.

4) La locazione avrà durata dal _________al ____________. Pertanto, il presente contratto dovrà intendersi risolto alla scadenza, senza necessità di disdetta.

5) Il canone complessivo per l'intero periodo di locazione é di Euro _________= (Euro ___________) comprensivo di consumi, del quale l'acconto di Euro ___________ (Euro ____________) è già stato versato in data _________ tramite bonifico bancario e il saldo di Euro ___________ (Euro __________________) viene versato in data odierna.

Sono a carico della locatrice le spese riguardanti i consumi di energia elettrica, del gas, dell'acqua, dei rifiuti oltre alle spese condominiali oppure Restano escluse dal canone di locazione le spese relative ai consumi di luce, acqua e gas e le spese condominiali. Tali spese sono a carico del conduttore (o del locatore), previa verifica dei dati dei contatori al momento d’inizio della locazione.

6) Il conduttore versa a titolo cauzionale per eventuali danni la somma di Euro 300,00.= (Euro Trecento/OO) in contanti, che sarà restituita al termine del contratto oppure sarà conguagliata + Euro ________= per le pulizie finali.

7) Il conduttore dopo aver preso visione dell'arredamento e delle relative suppellettili, s'impegna di dare comunicazione immediata di eventuali danni o eventi straordinari a carico dell'immobile locato, di avere la massima cura di quanto affidatogli e di risarcire qualsiasi danno verificatosi per sua colpa.

8)Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (D.Lgs. 196/2003).

9) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile, e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.

10) Per qualsiasi controversia si conviene la competenza del Foro di __________________.

Letto e confermato.





IL Locatore Il Conduttore





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 Disclaimer : 
 


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domenica 28 ottobre 2012

Come cambiare le guarnizioni del collo del miscelatore di cucina.

In questo periodo di crisi diventa sempre più necessario imparare a fare dei lavoretti di riparazione in autonomia senza ricorrere al bravo ( si spera ) professionista di fiducia che però ha il difetto di chiedere come minimo 50 Euro per la sola chiamata.
In questa settimana mi sono dilettato alla sistemazione di un problema di sgocciolio della cannella della cucina , non è stato semplice , per un neofita come me , capire di preciso dove era il problema.
Le gocce fuoriuscivano 
nella parte finale del collo della cannella dove lo stesso si unisce alla parte centrale del miscelatore , con numeroso gocce a miscelatore aperto e con qualche piccola goccia a miscelatore chiuso.
Questa " sintomatologia " empirica mi aveva fatto pensare ad un malfunzionamento della cartuccia interna al miscelatore e quindi alla sua necessaria sostituzione , quindi , dopo aver chiuso l'acqua , ho svitato il tappino rosso e blu , poi con una piccola chiave a brucola ho levato il fermo della maniglia che permette a maniglia sfilata di accedere alla cartuccia del miscelatore per la sua rimozione che è semplicissima , basta infatti con una chiave a pappagallo svitare il fermo e levare la cartuccia.
Di due negozi specializzati uno solo aveva la cartuccia , ma costava ben 35 Euro e così ho preferito aspettare  e tentare una soluzione alternativa , nel farlo mi sono reso conto che la cartuccia funzionava benissimo e  che la perdita non dipendeva dalla cartuccia del miscelatore , ma dal collo che probabilmente perdeva nelle sue guarnizioni , l'acqua che usciva a miscelatore chiuso dipendeva infatti dall'acqua residua rimasta nel collo che trovando una via di fuga dalle guarnizioni ne fuoriusciva.Per riprova infatti lasciando l'acqua aperta , il miscelatore chiuso e togliendo il collo non fuorisciva nessuna goccia.
Ho quindi smontato il collo ( basta svitare la piccola brucola lato muro e tirare con un po di forza il collo ) ed ho visto che effettivamente le 2 guarnizioni erano messe male.

Allora sono ripartito alla ricerca delle guarnizioni , trovate nello stesso negozio , 5 Euro ed una scatolina contenete tutte le guarnizioni della marca della mia cannella ovvero Nobili , ho levato le vecchie guarnizioni , con un po di difficoltà e con l'aiuto di un trincetto ed ho provveduto a sostituirle con le nuove dopo aver messo un po di olio di oliva ( non avevo la vasellina) nella sede delle guarnizioni.
Sembrava che nella scatola non ci fosse la guarnizione giusta solo perchè quelle vecchie erano un po più grandi delle nuove a causa dell'usura di 7 anni.
Rimesso tutto nella sede , riavvitata la brucola per fermare il collo ed ora tutto ok.....nessuna goccia , costo riparazione 5 Euro e tanto tempo perso........però una piccola soddisfazione ed uno stimolo in più in futuro per provare a fare da se qualche altro piccolo lavoretto.